La legge di Bilancio 2023 ha introdotto la possibilità dirideterminare il valore delle partecipazioni anche con riferimento a quelle negoziate in mercati regolamentati

La legge di Bilancio 2023, legge 197/2022, con l’articolo 1, comma 107 , modificando l’articolo 5 della legge 448/2001 , stabilisce che possono essere oggetto di rideterminazione anche i valori di acquisto di titoli, quote e diritti negoziati in mercati regolamentati o nei sistemi multilaterale di negoziazione. Con risoluzione 23/E del 19 maggio 2023 , l’agenzia delle Entrate ha istituito il codice tributo da utilizzare per il versamento dell’imposta sostitutiva che
è stata fissata nella misura del 16 per cento. Come detto con la legge di Bilancio 2023 appena menzionata viene innanzitutto estesa l’applicazione dell’imposta sostitutiva anche ai titoli, le quote o i diritti negoziati in mercati
regolamentati o nei sistemi multilaterali di negoziazione, per la prima volta da quando vi è stata l’introduzione della norma che consente la rideterminazione dei valori delle partecipazioni, norma che viene riproposta di anno in anno.
Inserendo, infatti, il comma 1-bis all’interno dell’articolo 5 della legge 448/2001, viene stabilito che agli effetti della determinazione delle plusvalenze e minusvalenze da cessione di partecipazioni qualificate e non e di cui alle lettere c) e c-bis), del primo comma dell’articolo 67 del Dpr 917/1986 , per i titoli, le quote o i diritti negoziati in mercati regolamentati o nei sistemi multilaterali di negoziazione, che risultano posseduti alla data del 1° gennaio 2023, in
luogo del costo o valore di acquisto, può essere assunto il valore normale di cui alla lettera a), del quarto comma, dell’articolo 9, del Dpr 917/1986 , ossia il valore degli stessi al mese di dicembre 2022, a condizione che tale valore sia assoggettato a imposta sostitutiva.
Per valore normale, infatti, in base a quanto disposto dal citato articolo 9, comma 4, lettera a), del Dpr 917/1986, si deve intendere, per le azioni, obbligazioni e altri titoli negoziati in mercati regolamentati italiani o esteri qui in commento, la «media aritmetica dei prezzi rilevati nell’ultimo mese».
Visto il riferimento della norma all’articolo 67, comma 1, lettere c) e c-bis), del Dpr 917/1986, la rideterminazione dei valori in commento riguarda solo i soggetti che detengono le partecipazioni al di fuori del regime d’impresa, arti e professioni, e cioè le persone fisiche, le società semplici e le società e associazioni a esse equiparate, gli enti non commerciali, se la partecipazione non è detenuta nell’esercizio d’impresa, e i soggetti non residenti, per le partecipazioni in società residenti in Italia che non siano riferibili a stabili organizzazioni.

L’imposta sostitutiva da versare per la rideterminazione del valore delle partecipazioni possedute alla data del 1° gennaio 2023 è del 16 per cento, e il versamento va effettuato entro il 15 novembre 2023, anche a rate
La legge di Bilancio 2023 è intervenuta anche nella modifica dell’articolo 2 del Dl 282/2002 che individua i termini per la rideterminazione dei valori delle partecipazioni. Più precisamente, sostituendo il secondo comma del citato articolo 2, del Dl 282, viene stabilito che le disposizioni degli articoli 5 e 7 della legge 448/2001, trovano applicazione per la rideterminazione dei valori di acquisto delle partecipazioni negoziate in mercati regolamentati o in sistemi multilaterali di negoziazione possedute alla data del 1° gennaio 2023.
L’imposta sostitutiva, fissata dalla legge nella nuova misura del 16 per cento, può essere rateizzata fino a un massimo di tre rate annuali di pari importo a decorrere dal 15 novembre 2023 applicando, sulle rate successive alla prima, gli interessi nella misura del 3 per cento.
Come detto, con risoluzione 23/E del 19 maggio 2023 l’agenzia delle Entrate ha istituito il codice tributo da utilizzare per il versamento dell’imposta sostitutiva.
Codice tributo da utilizzare per il versamento dell’imposta sostitutiva
8057 Imposta sostitutiva delle imposte sui redditi per la rideterminazione dei valori di acquisto di titoli, di quote o di diritti negoziati nei mercati regolamentati o nei sistemi multilaterali di negoziazione Sottolineando che la redazione e il giuramento della perizia, necessaria per la determinazione dei predetti valori, devono avvenire entro il 15 novembre 2023, si ricorda che il versamento dell’imposta sostitutiva deve avvenire tempestivamente, pena il mancato perfezionamento del procedimento di rideterminazione dei valori. Infatti, nell’ipotesi in cui il pagamento non
venga effettuato entro la scadenza, il contribuente, stabilisce che possono essere oggetto di rideterminazione anche i valori di acquisto di titoli, quote e diritti negoziati in mercati regolamentati o nei sistemi multilaterale di negoziazione
La risoluzione Con risoluzione 23/E del 19 maggio 2023, l’agenzia delle Entrate ha istituito il codice tributo da utilizzare per il versamento dell’imposta sostitutiva che è stata fissata nella misura del 16 per cento – decade dalla possibilità di calcolare la plusvalenza partendo dal valore rideterminato;

  • Può recuperare l’eventuale importo versato tardivamente esclusivamente mediante la presentazione di una specifica istanza di rimborso.

Diversamente, se la prima rata dell’imposta sostitutiva viene correttamente pagata entro il 15 novembre 2023, ma il contribuente omette il pagamento delle rate successive, l’efficacia della rivalutazione non viene meno e gli importi non versati e dovuti vengono iscritti a ruolo.
Per quanto riguarda la perizia di stima, essa deve essere redatta e asseverata dai seguenti soggetti:

  • iscritti nell’albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili;
  • iscritti nell’elenco dei revisori contabili;
  • periti regolarmente iscritti alle Camere di Commercio.

Nell’ambito della rideterminazione dei valori di acquisto delle partecipazioni negoziate in mercati regolamentati o in sistemi multilaterali di negoziazione qui in commento, a nulla vale la precisazione dell’agenzia delle Entrate, effettuata attraverso la circolare 47/E/2011 , che se il contribuente ha già beneficiato della rideterminazione del valore delle partecipazioni e intenda avvalersi della medesima disciplina in uno dei periodi d’imposta successivi, egli può farlo e può scomputare l’imposta già versata da quella dovuta secondo il nuovo valore attribuito, in quanto è la prima volta che tali titoli e partecipazioni entrano nell’ambito di applicazione della norma in commento.

Pubblicato il 26 Maggio 2023