Qual è la differenza tra Startup e PMI innovative?
L’Italia, da sempre culla di innovazione, offre strumenti normativi pensati per favorire la crescita di imprese tecnologiche e innovative. Tra questi, le startup innovative e le PMI innovative sono due categorie centrali nel panorama economico italiano. Ma quali sono le differenze tra una startup e una PMI innovativa? Quali vantaggi offre ciascun modello? Questa guida ti aiuterà a chiarire ogni aspetto, così da fare scelte strategiche consapevoli per il tuo business.
Indice degli Argomenti
- Startup innovative
- PMI Innovative
- Le differenze tra Startup e PMI innovativa
- Quale modello è adatto al tuo business?
Startup innovative
Le startup innovative sono imprese di nuova costituzione che operano nell’ambito dell’innovazione tecnologica. Il Decreto Legge n. 179/2012 ha previsto alcune misure a sostegno delle startup innovative per supportarle durante il loro ciclo di vita. Per potersi definire Startup innovativa è necessario avere un oggetto sociale ben definito che faccia riferimento alla realizzazione di prodotti o servizi innovativi.
Non ci sono limitazioni dal punto di vista settoriale, ma è aperta a tutto il mondo produttivo. Possono rientrare nello status di startup innovativa le società di capitali, costituite anche in forma cooperativa, le cui azioni o quote rappresentative del capitale sociale non siano quotate su un mercato regolamentato o su un sistema multilaterale di negoziazione.
La disciplina delle imprese che operano nel settore dell’innovazione tecnologica (c.d. start up innovative) è contenuta nell’articolo 25 del D.L. n. 179/2012 e con la Legge n. 221/2012. In particolare, per incentivare lo sviluppo di questo tipo di società il legislatore ha previsto una serie di agevolazioni fiscali e amministrative. Si tratta delle seguenti:
- Articolo 27 del D.L. n. 179/2012. Prevede alcune agevolazioni fiscali per quanto riguarda gli strumenti finanziari attribuiti ad amministratori, dipendenti e collaboratori coordinati e continuativi delle start up innovative;
- Articolo 27-bis del D.L. n. 179/2012. Dispone invece la concessione di un contributo sotto forma di credito di imposta per le assunzioni di lavoratori dipendenti nelle start up innovative;
- Infine, l’articolo 29 del D.L. n. 179/2012. Prevede un incentivo fiscale per gli investimenti effettuati in favore delle start up innovative.
Definizione di impresa come startup innovativa
L’articolo 25 del Decreto Legge n. 179/2012 definisce la Startupinnovativa come:
“una società di capitali, costituita anche in forma cooperativa, di diritto italiano oppure Società Europea. Società le cui azioni o quote non sono quotate su un mercato regolamentato o su un sistema multilaterale di negoziazione. Società che ha come oggetto sociale lo sviluppo, la produzione e la commercializzazione di prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico”
In questa definizione vi rientrano diverse forme societarie. Ovvero:
- Le SRL (compresa la SRL semplificata);
- Le Spa, le SapA;
- Anche le società cooperative.
Le imprese in possesso dei requisiti possono accedere allo status di startup innovativa tramite autocertificazione sottoscritta dal legale rappresentante e beneficiare delle agevolazioni registrandosi nella sezione speciale dedicata del Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio della propria provincia.
Requisiti da rispettare
Ai sensi del Decreto Legge n. 179/12, art. 25, comma 2 una startup innovativa è una società di capitali che:
- Sia un’impresa nuova o costituita da non più di 5 anni;
- Residenza in Italia, o in un altro Paese dello Spazio Economico Europeo ma con sede produttiva o filiale in Italia;
- Fatturato annuo inferiore a 5 milioni di euro;
- Non è quotata in un mercato regolamentato o in una piattaforma multilaterale di negoziazione;
- Non distribuisce e non ha distribuito utili;
- Ha come oggetto sociale esclusivo o prevalente lo sviluppo, la produzione e la commercializzazione di un prodotto o servizio ad alto valore tecnologico;
- Non è risultato di fusione, scissione o cessione di ramo d’azienda.
Infine, una startup è innovativa se rispetta almeno 1 dei seguenti 3 requisiti:
- Sostiene spese in R&S e innovazione pari ad almeno il 15% del maggiore valore tra fatturato e costo della produzione;
- Impiega personale altamente qualificato (almeno 1/3 dottori di ricerca, dottorandi o ricercatori, oppure almeno 2/3 con laurea magistrale);
- Titolare, depositaria o licenziataria di almeno un brevetto o titolare di un software registrato.
Le agevolazioni in favore delle Startup innovative
Le misure si applicano alle startup innovative a partire dalla data di iscrizione nella sezione speciale e per un massimo di 5 anni a decorrere dalla loro data di costituzione. Le agevolazioni previste in favore delle Startup innovative sono:
- Costituzione digitale e gratuita della startup
- Incentivi fiscali all’investimento nel capitale di startup innovative
- Accesso gratuito e semplificato al Fondo di Garanzia per le PMI
- Smart & start Italia (finanziamenti agevolati per startup innovative localizzate sul territorio nazionale)
- Trasformazione in PMI innovative senza soluzione di continuità
- Esonero da diritti camerali e imposte di bollo
- Raccolta di capitali tramite campagne di equity crowdfunding
- Servizi di internazionalizzazione alle imprese (ICE)
- Deroghe alla disciplina societaria ordinaria
- Disciplina del lavoro flessibile
- Proroga del termine per la copertura delle perdite
- Deroga alla disciplina sulle società di comodo e in perdita sistematica
- Remunerazione attraverso strumenti di partecipazione al capitale
- Esonero dall’obbligo di apposizione del visto di conformità per compensazione dei crediti IVA
- Fail Fast (procedure semplificate in caso di insuccesso della propria attività)
Entrando più nel dettaglio, analizziamo alcune delle principali agevolazioni previste:
Costituzione digitale gratuita
Attraverso la pubblicazione del D.M. 17.02.2016 vi è la possibilità per le Startup innovative di redigere l’atto costitutivo mediante un modello standard tipizzato.
Attraverso l’utilizzo della firma digitale è possibile, quindi, evitare la costituzione della società dal notaio. Questa nuova modalità di costituzione presenta numerosi aspetti innovativi:
- Il suo utilizzo, oltre ad essere volontario, è gratuito in quanto non sono previsti costi specifici legati alla creazione della nuova impresa;
- Il processo è caratterizzato da una forte semplificazione. In quanto l’intera procedura si svolge online, su una piattaforma dedicata e il riconoscimento dell’identità dei sottoscrittori dell’atto è garantito dall’utilizzo della firma digitale.
Esonero da bollo e diritti
L’iscrizione nella sezione speciale del registro delle imprese tenuto presso le Camere di Commercio, consente l’esonero dall’applicazione dall’imposta di bollo. La start up innovativa, ha diritto anche all’esonero dal pagamento dei diritti camerali dovuti annualmente, per un periodo di cinque anni dalla costituzione.
Deroghe alla gestione ordinaria
Alle startup innovative costituite sotto forma di Srl è consentita la creazione di categorie particolari di azioni. Ad esempio quote che non attribuiscono diritti di voto o che ne attribuiscono in misura non proporzionale alla partecipazione. Oppure, è possibile ad esempio effettuare operazioni sulle proprie quote. Infine, è consentita l’emissione di strumenti finanziari partecipativi o quote di capitale. Tutti aspetti che una ordinaria Srl non può effettuare.
Riporto delle perdite con disciplina derogatoria
In caso di riduzione del capitale di oltre un terzo, il termine entro il quale la perdita deve risultare diminuita a meno di un terzo viene posticipato al secondo esercizio successivo (invece del primo esercizio successivo). In caso di riduzione del capitale per perdite al di sotto del minimo legale, l’assemblea, in alternativa all’immediata riduzione del capitale e al contemporaneo aumento dello stesso ad una cifra non inferiore al minimo legale, può deliberare il rinvio della decisione alla chiusura dell’esercizio successivo.
Disciplina sulle società di comodo
Alle start up innovative non può essere applicata la disciplina sulle società di comodo. In particolare, la disciplina sulle società in perdita sistematica è quella relativa alla redditività del capitale investito.
Soglia maggiore per le compensazioni iva
Le società sono esonerate dall’obbligo di apposizione del visto di conformità per compensazione dei crediti Iva fino a 50.000 euro. Soltanto al superamento di questa soglia è dovuta l’apposizione del visto di conformità in dichiarazione Iva.
Disciplina del lavoro ad hoc
La Start Up innovativa può assumere personale con contratti a tempo determinato della durata massima di 36 mesi. All’interno di questo arco temporale, i contratti potranno essere anche di breve durata e rinnovati più volte, senza i limiti sulla durata e sul numero di proroghe previsti dal Jobs Act.
Al termine dei 36 mesi, il contratto potrà essere ulteriormente rinnovato una sola volta, per un massimo di altri 12 mesi. Portando la durata complessiva del rapporto di lavoro a 48 mesi. Fatto salvo un minimo tabellare, è lasciato alle parti stabilire quale parte della remunerazione sia fissa e quale variabile.
Strumenti di partecipazione al capitale
La PMI innovativa può remunerare i propri collaboratori con strumenti di partecipazione al capitale sociale. Come ad esempio il rilascio di stock option.
Allo stesso modo è possibile remunerare i fornitori di servizi esterni attraverso schemi di work for equity. A questi strumenti fa capo un regime fiscale e contributivo di estremo favore. Cioè non rientrano nel reddito imponibile ma sono soggetti soltanto alla tassazione sul capital gain.
Start up innovative: le agevolazioni per gli investitori
L’art. 29 del D.L. n. 179/2012 prevede una serie di misure fiscali finalizzate a rafforzare la crescita e la propensione all’investimento nelle imprese start up innovative. Con l’emanazione del D.M. 30 gennaio 2014, il nostro legislatore ha successivamente dato attuazione alle agevolazioni fiscali previste dall’articolo 29 del D.L. n. 179/2012 per la start-up innovativa.
L’articolo 4 del D.M. 30 giugno 2014 permette di beneficiare di detrazioni e deduzioni d’imposta, così riepilogate:
- Per le persone fisiche, una detrazione IRPEF del 50% della somma investita nel capitale sociale, fino ad un investimento annui massimo di 100.000 euro (per la parte eccedente fino a 1.800.000 euro all’anno è prevista una detrazione IRPEF del 30%);
- Per le società, una deduzione IRES del 30% della somma investita nel capitale sociale fino ad un investimento massimo di 1.800.000 euro.
L’agevolazione è condizionata al mantenimento dell’importo dell’investimento per un periodo di almeno 3 anni.
PMI Innovative
Le PMI innovative rappresentano un nucleo di imprese che contribuiscono allo sviluppo innovativo del Paese e, costituiscono il secondo stadio evolutivo delle startup innovative.
Le imprese in possesso dei requisiti possono accedere allo status speciale tramite autocertificazione del legale rappresentante e godere delle agevolazioni dedicate registrandosi nella sezione speciale dedicata del Registro delle Imprese presso le Camere di Commercio sul territorio nazionale.
Non è previsto alcun limite di età per le imprese che vogliono accedere alla sezione speciale delle PMI innovative. Inoltre, allo status di PMI innovativa si può accedere direttamente dallo status di startup innovativa senza soluzione di continuità, così facendo è possibile continuare a godere dei benefici previsti per entrambe le imprese.
Prima di essere innovativa, però, l’impresa deve essere innanzitutto una PMI, pertanto occorre:
- Meno di 250 persone
- Fatturato annuo che non superi i € 50 milioni
- Bilancio che non superi i € 43 milioni.
Quali sono i requisiti per definire una PMI innovativa?
- La tipologia di costituzione: come società di capitali, anche in forma cooperativa;
- La sede principale in Italia o in un altro Paese membro dell’UE o in Stati aderenti all’accordo sullo Spazio Economico Europeo, purché abbia una sede produttiva o una filiale nel nostro Paese;
- Ha effettuato la certificazione dell’ultimo bilancio e dell’eventuale bilancio consolidato;
- Non è quotata in un mercato regolamentato;
- Non è contestualmente iscritta alla sezione speciale delle startup innovative.
- Il contenuto innovativo dell’impresa, invece, è identificato con il possesso di almeno due dei seguenti criteri:
- Volume di spesa in ricerca, sviluppo e innovazione: pari ad almeno il 3% del maggiore tra costi e valore della produzione;
- Impiego come dipendenti o collaboratori: una quota pari ad almeno un quinto della forza lavoro complessiva di dottorandi, dottori di ricerca, laureati, ricercatori o, in alternativa, una quota di almeno un terzo del personale in possesso di laurea magistrale;
- L’essere titolare, depositaria o licenziataria di almeno una privativa industriale attinente all’oggetto sociale e all’attività di impresa.
Quali agevolazioni ci sono in favore delle PMI innovative?
Le principali agevolazioni sono:
- Incentivi fiscali all’investimento nel capitale di PMI innovative
- Accesso gratuito e semplificato al Fondo di Garanzia per le PMI
- Esonero da imposte di bollo per gli atti depositati presso la Camera di Commercio
- Raccolta di capitali tramite campagne di equity crowdfunding
- Servizi di internazionalizzazione alle imprese (ICE)
- Deroghe alla disciplina societaria ordinaria
- Proroga del termine per la copertura delle perdite
- Deroga alla disciplina sulle società di comodo e in perdita sistematica
- Remunerazione attraverso strumenti di partecipazione al capitale.
Le differenze tra Startup e PMI innovativa
La scelta tra una startup innovativa e una PMI innovativa dipende dalle tue esigenze aziendali. Se stai avviando un’impresa e hai bisogno di agevolazioni per partire, la forma di startup innovativa è ideale. Se invece la tua azienda è già avviata e desideri accedere a mercati più ampi, la PMI innovativa rappresenta una scelta più adatta.
Di seguito abbiamo riportato le principali differenze esistenti tra le due tipologie:
- La data di costituzione: per le PMI innovative non vi sono delimitazioni temporali, mentre le startup devono essere costituite da non più di 5 anni;
- La startup innovativa ha come oggetto sociale esclusivo o prevalente lo sviluppo, la produzione e la commercializzazione di prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico, mentre per le PMI innovative non vi sono restrizioni;
- I requisiti di innovatività: startup e PMI innovative hanno l’obbligo di rispettare alcuni requisiti specifici di innovatività riguardanti brevetti specifici, titolarità del personale e volume degli investimenti in ricerca e sviluppo. Per le startup è richiesto il possesso di almeno uno dei tre requisiti prestabiliti, le PMI devono invece presentarne almeno due.
Una delle principali analogie tra Startup innovative e PMI innovative riguarda l’esonero dall’imposta di bollo e dai diritti di segreteria, inoltre, possono lanciare campagne di crowdfunding.
Tabella riepilogativa
STARTUP INNOVATIVE | PMI INNOVATIVE |
---|---|
Impresa nuova o costituita da non più di 5 anni | Non ci sono delimitazioni temporali, tuttavia deve aver effettuato la certificazione dell’ultimo bilancio e dell’eventuale bilancio consolidato |
Società di capitali, costituita anche in forma cooperativa | Società di capitali, costituita anche in forma cooperativa |
Non quotata | Non quotata |
Residente in Italia o in Paese Ue ma con sede o filiale in Italia | Residente in Italia o in Paese Ue ma con sede o filiale in Italia |
Fatturato annuo inferiore a 5 milioni | Per essere considerata PMI è necessario che sussistano i seguenti requisiti: -Meno di 250 persone -Fatturato annuo che non superi i € 50 milioni -Bilancio che non superi i € 43 milioni. |
Per essere considerata startup innovativa è necessario il rispetto di uno dei seguenti tre requisiti: -Sostiene spese in R&S e innovazione pari ad almeno il 15% del maggiore valore tra fatturato e costo della produzione; -Impiega personale altamente qualificato (almeno 1/3 dottori di ricerca, dottorandi o ricercatori, oppure almeno 2/3 con laurea magistrale); -Titolare, depositaria o licenziataria di almeno un brevetto o titolare di un software registrato. | È necessario il rispetto di almeno due dei seguenti requisiti: –volume di spesa in ricerca, sviluppo e innovazione: pari ad almeno il 3% del maggiore tra costi e valore della produzione –Impiego come dipendenti o collaboratori: una quota pari ad almeno un quinto della forza lavoro complessiva di dottorandi, dottori di ricerca, laureati, ricercatori o, in alternativa, una quota di almeno un terzo del personale in possesso di laurea magistrale –l’essere titolare, depositaria o licenziataria di almeno una privativa industriale attinente all’oggetto sociale e all’attività di impresa. |
Divieto distribuzione utili | Non sussiste divieto di distribuzione utili |