Piani di stock option nel regime impatriati
L’erogazione di piani di incentivazione azionaria (“stock option“) come forma di retribuzione ed incentivazione per dipendenti e manager sono redditi che rientrano tra quelli di lavoro dipendente, ex art. 49 del TUIR. Pertanto, sono redditi ai quali risulta applicabile il regime speciale dei lavoratori impatriati in Italia. Il momento rilevante ai fini fiscali è quello di esercizio delle stock option (al termine del vesting periodi), con imponibilità come differenza tra il valore normale delle azioni ed il valore corrisposto al lavoratore dipendente.
A chiarire questi aspetti è stata l’Agenzia delle Entrate, con la risposta a interpello n. 854 del 22 dicembre 2021.
Tassazione dei piani di stock option per i lavoratori impatriati: quesito oggetto di interpello
Il quesito è stato presentato da una società residente in Italia e che agisce come sostituto di imposta nei confronti dei propri dipendenti (ex art. 23 del DPR n. 600/73). Questo significa che, la società, applica direttamente in busta paga l’agevolazione impatriati ai lavoratori richiedenti. In questo contesto la società ha previsto l’introduzione di piani di incentivazione azionaria (piani di stock option) e bonus, come forma di retribuzione ed incentivazione per dipendenti e manager.
All’interno di questo contesto il quesito posto dalla società riguarda il momento fiscalmente rilevante in cui dovrà andare ad effettuare le ritenute fiscali sui piani di incentivazione considerato il fatto che questi hanno una durata (vesting period) di almeno 5/7 anni. In questa situazione i quesiti posti all’Agenzia delle Entrate dalla società istante sono i seguenti:
- Stock option e ai bonus a medio termine. Qualora la data di esercizio delle suddette incentivazioni avvenga nel corso del secondo quinquennio di fruizione del regime impatriati, la società chiede se deve considerare solo la detassazione prevista dall’art. 16, c. 3-bis, del D.Lgs. n. 147/15 (pari al 50% del reddito) per il predetto arco temporale;
- Bonus a breve termine. La società chiede se, ai fini dell’applicazione delle ritenute ex art. 23 del DPR n. 600/73, il regime fiscale di vantaggio dei lavoratori impatriati debba essere applicato per l’anno di competenza del bonus, oppure nell’anno di erogazione, seguendo il principio di cassa.
Tassazione dei piani di stock option per i lavoratori impatriati: la risposta dell’Agenzia delle Entrate
L’Agenzia delle Entrate, prima di tutto, ricorda che le misure di incentivazione a favore dei dipendenti rientrano all’interno delle disposizioni di cui all’art. 49 del TUIR, come redditi che rientrano tra quelli da lavoro dipendente. Il successivo art. 51 del TUIR prevede che: “il reddito da lavoro dipendente è costituito da tutte le somme ed i valori in genere, a qualunque titolo percepiti nel periodo d’imposta, anche sotto forma di erogazioni liberali, in relazione al rapporto di lavoro“.
In questo contesto rientrano anche i piani di incentivazione azionaria, c.d. “piani di stock option“, rivolti a dipendenti ed amministratori. Si tratta di piani che consentono al lavoratore di acquistare, al termine di un periodo prefissato (vesting period), un numero di azioni della società ad un prezzo prefissato. Gli emolumenti legati all’assegnazione delle stock option rientrano tra i compensi in natura, tra i quali devono essere annoverate le assegnazioni di titoli e diritti, valutati in base al loro “valore normale” ex art. 9, c. 4, lett. a), del TUIR, afferma che in tali circostanze il reddito rilevante ai fini fiscali è determinato come differenza tra il suddetto valore normale delle azioni assegnate e l’importo corrisposto al dipendente.
Il periodo d’imposta rilevante per la produzione del reddito è quello in cui viene esercitata l’opzione e ciò vale anche in caso di applicazione del regime dei lavoratori impatriati. Il principio di cassa si applica, dunque, sia ai compensi relativi ai piani di stock option sia ai bonus pluriennali, con la conseguenza che se gli stessi sono pagati nel secondo quinquennio di fruizione dell’agevolazione si applicherà la detassazione spettante nell’anno di assegnazione.
Vesting period maturati su più stati
Per i redditi da lavoro dipendente, per i fringe benefit e per i bonus erogati ai dipendenti si deve sempre seguire l’ordinario principio di cassa, anche in caso di applicazione dell’agevolazione impatriati. Tutto semplice quando il lavoratore al momento dell’esercizio è fiscalmente residente in Italia. Mentre, nel caso in cui il lavoratore abbia maturato parte del vesting period in Italia e parte in altri Paesi la situazione si complica. In questo caso occorre prestare attenzione alle Convenzioni contro le doppie imposizioni (verificando se ve ne sia una applicabile), ed in particolare all’art. 15 legato ai redditi da lavoro dipendente. Nel caso solo la quota di vesting period maturata in Italia è soggetta ad applicazione della tassazione italiana. Vedasi sul punto la Circolare n. 17/E/17 dell’Agenzia delle Entrate.
Conclusioni e consulenza fiscale online
L’aspetto che sicuramente deve essere evidenziato è che il susseguirsi di interventi normativi, ed il susseguirsi di documenti di prassi sull’argomento richiedono una particolare attenzione nell’applicazione di questo regime agevolato. Per questo motivo è opportuno valutare la propria situazione assieme ad un dottore Commercialista esperto, tenendo comunque presente che, per come è costruita la norma (e per come più volte evidenziato su questo portale) la richiesta di questa applicazione comporta una assunzione importante di responsabilità per il contribuente richiedente (fino al momento dell’accertamento dei requisiti da parte dell’Agenzia delle Entrate). Se desideri avere un quadro più chiaro della tua situazione contattami per ricevere una consulenza personalizzata.