Posso lavorare in Italia per un’azienda del Regno Unito?
a presenza sul territorio di uno Stato di imprese estere può manifestarsi attraverso la costituzione di un ufficio di rappresentanza. Questa forma di insediamento è sicuramente la più semplice per operare nel territorio italiano da parte di un impresa non residente. L’ufficio di rappresentanza, infatti, consente di operare in Italia senza, necessariamente, doversi costituire in una delle forme societarie previste dalla legislazione di detto Stato, mantenendo in tal modo la propria identità di soggetto estero e il controllo e la gestione della propria attività commerciale nel Paese d’origine.
L’ufficio di rappresentanza rappresenta la forma operativa più semplice da implementare ed è utilizzata soprattutto nei casi in cui la società estera intenda promuovere i prodotti, l’attività o i servizi direttamente in loco, con bassi costi di costituzione e gestione e senza acquisire una soggettività tributaria in detto Stato. Inoltre, l’ufficio di rappresentanza può essere utilizzato dall’impresa estera per stabilire un “primo contatto” con il territorio, al fine di un successivo insediamento mediante stabile organizzazione o società.
L’aspetto che non si deve dimenticare è che la costituzione di un ufficio di rappresentanza, piuttosto che di una stabile organizzazione, o di una filiale italiana, non sono ipotesi alternative. Si tratta di istituti giuridici diversi che si differenziano in modo sostanziale, soprattutto dal punto di vista giuridico e fiscale. In particolare:
- Ufficio di rappresentanza: scelta da applicare quando l’impresa non residente decide di avere un primo contatto in Italia, per attività legate a ricerche di mercato o marketing, o comunque attività che non riguardino attività di produzione o vendita in Italia;
- Stabile organizzazione: scelta da applicare quando l’impresa non residente si insedia in Italia per la produzione o vendita di beni o servizi. Rispetto alla soluzione subsidiary, la stabile organizzazione è legata (solitamente) a progetti temporanei di insediamento;
- Subsidiary (o filiale): scelta da applicare quando l’impresa non residente si insedia in Italia per la produzione o vendita di beni o servizi. Rispetto alla stabile organizzazione è una scelta che sicuramente premia nel lungo periodo.
La scelta della forma di insediamento da applicare, quindi, non è banale, ma richiede un’attenta analisi dell’attività dell’impresa, delle motivazioni che portano all’insediamento in Italia e dell’attività che verrà concretamente svolta. Questo al fine di verificare se vi possono essere fattispecie legate alla realizzazione di materia imponibile in Italia (tale da richiedere una forma di insediamento più “forte” rispetto all’ufficio di rappresentanza). Prendere una scelta senza considerare attentamente questi aspetti potrebbe portare l’imprese a ricevere contestazioni fiscali, legate all’IVA ed ai redditi, in caso di accertamento. Per questo motivo la scelta di insediamento deve rappresentare una scelta strategica all’interno di un processo di internazionalizzazione.
Quali requisiti per aprire un ufficio di rappresentanza?
L’apertura di un ufficio di rappresentanza deve necessariamente passare da una autorizzazione societaria. Si tratta di una delibera dell’organo amministrativo della società che è competente ai sensi della legge del luogo dello stabilimento.
- La società deve nominare un rappresentante dell’ufficio di rappresentanza. Tale soggetto viene iscritto nel Registro delle Imprese (può essere nominato rappresentante lo stesso amministratore della società estera e non deve necessariamente avere la residenza fiscale in Italia);
- La società dovrà avere un indirizzo in Italia (se non si ha la disponibilità di un ufficio in Italia, è possibile usufruire di società che offrono il servizio di domiciliazione);
- La società e il rappresentante dell’ufficio di rappresentanza dovranno ottenere un codice fiscale rilasciato dall’Agenzia delle Entrate.
Da un punto di vista documentale occorre dotarsi di:
- Una descrizione dettagliata dell’attività svolta dalla società nella propria giurisdizione nazionale su carta intestata della società;
- Una visura (o simile) della società estera che intende avviare un ufficio di rappresentanza in Italia. Deve trattarsi di un documento che includa il nome dei soci e degli amministratori della società;
- La delibera del consiglio di amministrazione dell’organo amministrativo che deve:
- Autorizzare l’apertura dell’ufficio di rappresentanza in Italia indicandone l’indirizzo di recapito;
- Nominare un rappresentante dell’ufficio;
- Una copia del passaporto del rappresentante dell’ufficio di rappresentanza italiano.
La documentazione in apostille
Tutta la documentazione sopra menzionata deve essere gestita attraverso un notaio e apostillata (oppure autenticata e legalizzata dall’ufficio consolare o diplomatico italiano se il Paese in cui la procedura è conferita non è un membro della convenzione sull’apostille. Per consultare una lista aggiornata dei Paesi che fanno parte di questo accordo puoi consultare il link seguente:
Tutti i suddetti documenti (includendo lo statuto della società) devono, comunque, essere tradotti in italiano attraverso una traduzione giurata.
Quali gli adempimenti amministrativi di un ufficio di rappresentanza?
La normativa italiana non contiene una definizione espressa di ufficio di rappresentanza: a tal proposito, si rinvia a quanto disposto dal Modello OCSE di Convenzione contro le doppie imposizioni. Si considera ufficio di rappresentanza una sede fissa che svolga funzioni meramente ed esclusivamente promozionali e pubblicitarie, di raccolta di informazioni, di ricerca scientifica o di mercato. Esso, quindi, deve avere esclusivamente una funzione ausiliaria e/o ancillare ovvero prodromica e/o preparatoria alla penetrazione dell’impresa straniera sul mercato di riferimento, (ad esempio, la sola esposizione, acquisto e deposito di beni, raccolta di informazioni, pubblicità, ricerca) non potendo svolgere attività di produzione o di vendita che porterebbero a qualificarlo quale stabile organizzazione. In sostanza, l’ufficio di rappresentanza costituisce un centro di costo il cui responsabile non ha alcun potere gestionale o di impegnare la società di fronte ai terzi. Questo significa che l’ufficio di rappresentanza non produce alcun reddito, ed i suoi costi sono interamente deducibili per l’impresa madre. Inoltre, esso non è obbligato alla tenuta dei libri sociali né alla presentazione di bilanci o dichiarazioni dei redditi. Tuttavia, esso è soggetto all’obbligo di tenuta della contabilità ordinaria per la documentazione dei costi e delle spese sostenute (es. personale, cespiti, etc). Tutti costi coperti finanziariamente dalla casa madre.
Ufficio di rappresentanza in Italia per l’internazionalizzazione di entità estere
Guardando all’Italia, l’apertura di un ufficio di rappresentanza è soggetta agli obblighi sopra indicati. Inoltre, è necessaria la denuncia al cd. “REA” (Repertorio delle notizie economiche e amministrative) competente in base al luogo dove si costituisce detto ufficio. Con riferimento all’assunzione di personale da parte dell’ufficio di rappresentanza, è necessario seguire le procedure e comunicazioni ordinarie verso gli enti preposti, anche in riferimento agli obblighi fiscali e previdenziali connessi al rapporto di lavoro subordinato. Significativa rilevanza avranno gli effettivi ruoli e funzioni svolti dal suddetto personale in caso di eventuale verifica da parte dell’Amministrazione finanziaria, diretta a far emergere l’esercizio (celato) in Italia di un’attività commerciale per conto della società non residente.
Ad esempio, potrebbero esserci posizioni di distacco operate dall’ufficio di rappresentanza presso imprese clienti nazionali per l’impiego di personale nell’esecuzione di servizi di implementazione di beni, precedentemente venduti dalla casa-madre non residente (che, peraltro, provvede a fatturare tutte le operazioni realizzate). |
Ufficio di rappresentanza e tassazione sui redditi in Italia
Come abbiamo avuto modo di dire ai fini fiscali l’ufficio di rappresentanza non svolge attività economica in senso proprio. La sua funziona è legata alla mera attività preparatoria ed ausiliaria alla vendita. Per questo motivo possiamo dire che l’ufficio di rappresentanza non è considerata una stabile organizzazione in Italia della società estera. Pertanto, l’ufficio di rappresentanza non è soggetto ad alcuna tassazione diretta in Italia. Di conseguenza, agli uffici di rappresentanza non è richiesto mantenere libri, pubblicare bilanci o depositare la dichiarazione dei redditi o le dichiarazioni a fini IVA. Ad essi, comunque, è richiesto mantenere conti ordinari per documentare le spese (cioè del personale, attrezzature, ecc.) che saranno coperte dalla sede amministrativa della società estera.
Come detto, quindi, l’ufficio di rappresentanza è una forma di insediamento “leggera” che riguarda esclusivamente la presenza di personale in Italia che si occupa di attività preparatorie ed ausiliarie alla vendita. Si tratta, in buona sostanza, si una prima forma di insediamento che, successivamente, è destinata a “trasformarsi” in una forma maggiormente “pesante” di insediamento come la stabile organizzazione o la filiale italiana.
Un ufficio di rappresentanza può fungere da sostituto d’imposta?
Conseguentemente, si apre la questione se l’ufficio di rappresentanza possa essere considerato un soggetto che può svolgere la funzione di sostituto di imposta. A tal proposito, è necessario esaminare la prassi ministeriale in materia:
- La R.M. 8 luglio 1980, n. 649 prevede che nel caso in cui l’ente estero non sia tenuto alla presentazione di dichiarazione dei redditi in Italia non sarà considerato sostituto d’imposta. Di conseguenza, secondo tale impostazione l’ufficio di rappresentanza non rientra tra i soggetti considerati “sostituti di imposta”;
- La C.M. 23 dicembre 1997, n. 326, al paragrafo 3.1 ha incluso tra i soggetti “obbligati” ad effettuare le ritenute “le società e gli enti di ogni tipo, con o senza personalità giuridica, non residenti nel territorio dello Stato. Si considerano residenti le società e gli enti che per la maggior parte del periodo d’imposta hanno la sede legale o la sede dell’amministrazione o l’oggetto principale nel territorio dello Stato, per i redditi corrisposti da loro sedi fisse in Italia”. L’utilizzo della locuzione “sedi fisse”, ha portato a pensare che gli uffici di rappresentanza possano essere considerati sostituti d’imposta;
- Parere della Direzione Regionale Emilia Romagna del 15 gennaio 2007, secondo il quale “può ragionevolmente affermarsi che il datore di lavoro non residente e privo di stabile organizzazione nel nostro Paese pur essendo tenuto a rilasciare al lavoratore dipendente certificazione delle somme corrisposte a tale titolo, non è tuttavia gravato dagli obblighi che l’art. 23 del D.P.R. n. 600/1973 pone a carico del sostituto di imposta”.
Ufficio di rappresentanza: scelta del modello organizzativo
Nel caso in cui una società intenda operare nel territorio di un Paese estero, senza doversi necessariamente costituire in una delle forme societarie previste dalla legislazione di detto Stato, mantenendo in tal modo la propria identità di soggetto estero e il controllo e la gestione della propria attività commerciale nel Paese di origine, ha generalmente a disposizione due strumenti: l’ufficio di rappresentanza o la stabile organizzazione.
Forma operativa dell’ufficio di rappresentanza
L’ufficio di rappresentanza rappresenta la forma operativa più semplice da implementare ed è utilizzata nei casi in cui la società estera intenda promuovere i prodotti, l’attività o i servizi dell’altra società direttamente in loco, con bassi costi di costituzione e gestione e senza acquisire una soggettività tributaria in detto Stato.
L’ufficio di rappresentanza può essere utilizzato dall’impresa estera per stabilire un “primo contatto” con il territorio, al fine di un successivo insediamento mediante stabile organizzazione o società.
Normativa italiana sull’ufficio di rappresentanza
La normativa italiana non contiene una definizione di ufficio di rappresentanza: a tal proposito, si rinvia a quanto disposto dal Modello OCSE di Convenzione contro le doppie imposizioni. Si considera ufficio di rappresentanza una sede fissa che svolga funzioni meramente ed esclusivamente promozionali e pubblicitarie, di raccolta di informazioni, di ricerca scientifica o di mercato.
Posizione della Guardia di Fianza
L’ufficio di rappresentanza costituisce un mero centro di costo il cui responsabile non ha alcun potere di decidere o di impegnare la società di fronte a terzi.
Consulenza fiscale
Se hai letto questo articolo e ti stai rendendo conto che necessiti dell’analisi della tua situazione personale, ti invito a contattarci attraverso il form di cui al link seguente. Riceverai il preventivo per una consulenza personalizzata in grado di risolvere i tuoi dubbi sull’argomento. Soltanto in questo modo, infatti, potrai essere sicuro di evitare di commettere errori, che in futuro possono esserti contestati e quindi sanzionati. Preciso che noi non ci occupiamo delle pratiche connesse all’avvio di un ufficio di rappresentanza in Italia, ma possiamo aiutarti a valutare questo tipo di opportunità, tenendo conto delle limitazioni che questa può avere, rispetto a fattispecie più complesse come la stabile organizzazione in Italia oppure l’apertura di una filiale italiana (ipotesi che comportano l’imponibilità fiscale dei redditi in Italia). Effettuare, da subito, la scelta organizzativa più corretta per l’insediamento in Italia è importante per evitare possibili contestazioni future in caso di controlli.
Domande frequenti
Cos’è un ufficio di rappresentanza?
Un ufficio di rappresentanza è una struttura legale che permette a un’azienda estera di avere una presenza fisica in Italia senza costituire una società autonoma. Serve principalmente per attività di marketing, ricerca di mercato e relazioni con i clienti.
Quali sono le funzioni principali di un ufficio di rappresentanza?
Le funzioni principali includono la promozione dei prodotti o servizi dell’azienda madre, la ricerca di mercato, e la gestione delle relazioni con clienti e fornitori locali.
È necessario pagare imposte in Italia per un ufficio di rappresentanza?
No, un ufficio di rappresentanza è generalmente esente da imposta sui redditi in Italia, poiché non svolge attività commerciali dirette.
Come si apre un ufficio di rappresentanza in Italia?
L’apertura di un ufficio di rappresentanza richiede una serie di passaggi burocratici, legati all’ottenimento di un numero di identificazione fiscale.
Quali sono i vantaggi di avere un ufficio di rappresentanza?
I vantaggi includono una presenza fisica nel mercato italiano, la possibilità di condurre ricerche di mercato e di stabilire relazioni commerciali senza l’onere fiscale di una società autonoma.
Ci sono limitazioni su ciò che un ufficio di rappresentanza può fare?
Sì, un ufficio di rappresentanza non può svolgere attività commerciali dirette come la vendita di prodotti o servizi. Deve limitarsi a funzioni di marketing, promozione e relazioni con i clienti.
È possibile convertire un ufficio di rappresentanza in una società a pieno titolo?
Sì, è possibile convertire un ufficio di rappresentanza in una società a pieno titolo seguendo le procedure legali e fiscali appropriate.
Qual è il ruolo dell’ufficio di rappresentanza nell’internazionalizzazione dell’azienda?
Serve come un “ponte” per le aziende che cercano di esplorare o entrare nel mercato italiano, fornendo un punto di partenza a basso rischio e a basso costo.