Neo residenti in Italia: il regime agevolato

Regime fiscale agevolato per i c.d. “neo residenti” in Italia, ovvero soggetti che rientrano in Italia dopo almeno nove anni trascorsi all’estero e che hanno maturato elevata capacità reddituale. Il regime, previsto dall’art. 24-bis del TUIR dispone una tassazione forfettaria dei redditi esteri percepiti di 100.000 euro annue (200.000 euro per i rientri dal 2025).

Se sei un soggetto espatriato dall’Italia, o soggetto UE, con elevata capacità reddituale e vuoi tornare in Italia non perderti questo articolo. Attualmente è in vigore una particolare agevolazione legata ai soggetti che hanno maturato una duratura esperienza all’estero ed una elevata capacità reddituale. Mi riferisco all’agevolazione fiscale prevista all’art. 24-bis del TUIR (modificato dall’art. 1, co. da 152 a 159 della Legge n. 232/06). Questa disposizione prevede l’applicazione di un regime fiscale opzionale per le persone fisiche che consente una tassazione sostitutiva di IRPEF e addizionali locali. Si tratta, in sostanza, di una flat tax per i soggetti “neo-residenti” in Italia.

La ratio di questa norma è, ovviamente, quella di cercare di attrarre persone con elevati investimenti esteri a venire a vivere in Italia. L’obiettivo dichiarato del legislatore è quello di riuscire ad attrarre imprenditori o persone con elevata capacità reddituale in Italia. In buona sostanza, l’intento perseguito è quello di incentivare il trasferimento in Italia dei cd “high net worth individuals” (HNWI).

Al posto dell’ordinaria imposizione domestica, le persone fisiche che decidono di applicare il regime fiscale dei neo residenti possono optare per l’assoggettamento ad un’imposta sostitutiva di euro 100.000 (200.000 euro per chi acquisirà residenza fiscale italiana dal 2025) per ciascun periodo d’imposta con riferimento ai redditi prodotti all’estero, per un periodo massimo di 15 anni, derogando, quindi, al principio del worldwide income taxation. In questo articolo intendo parlarti, in dettaglio, dei vantaggi legati a questo regime fiscale ed alla procedura da attuare per poterlo utilizzare. Vediamo, quindi, come puoi rientrare od impatriare in Italia, godendo dei vantaggi di una tassazione flat sui redditi di fonte estera.

Il regime fiscale dei neo residenti in Italia

In Europa vi sono diversi Paesi che adottano regimi fiscali di favore per i soggetti esteri che decidono di ivi trasferirsi stabilmente. Mi riferisco, in particolare, a regimi come quello dei resident non domiciled vigente in UK (o in altri Paesi UE come Malta o Irlanda).

Si tratta di regimi fiscali che incentivano soggetti esteri a trasferirsi nel Paese concedendo una particolare agevolazione fiscale. Si tratta dell’esenzione da tassazione dei redditi di fonte estera. In pratica questi regimi fiscali consentono l’esenzione da tassazione di redditi esteri nella misura in cui questi non venga trasferito nello Stato. Quando il reddito estero entra nello Stato di residenza del percettore (cd remittance) viene assoggettato a tassazione. Se vuoi saperne di più ti lascio a questo articolo dedicato: “Regimi fiscali per impatriati: i paesi più attraenti“. Sulla base di questi regimi, anche per evitare problematiche di arbitraggio, anche l’Italia ha deciso (o forse era inevitabile) di introdurre un regime fiscale molto simile.

Il regime è quello di cui all’articolo 24-bis del TUIR. Sostanzialmente, la scelta italiana è stata quella di derogare alla regola di tassazione su base mondiale dei redditi dei soggetti residenti. Si tratta di una delle norme cardine del nostro sistema tributario collocata all’articolo 3 del TUIR. La deroga a questa disposizione è, sostanzialmente, una tassazione territoriale forfettaria per i soggetti che, dotati di determinati requisiti, impatriano o rimpatriano in Italia.

L’elevata capacità reddituale

Rispetto agli altri regimi fiscali di rimpatrio, presenti nel nostro ordinamento, come:

  • Il Regime dei lavoratori impatriati;
  • Il Regime del rientro dei cervelli,

questa agevolazione riguarda soggetti con elevata capacità reddituale. Attenzione quindi, perché non è un regime per tutti, ma soltanto per soggetti dotati di elevata capacità di produrre reddito all’estero. Infatti, il regime dei neo-domiciliati, per poter essere applicato richiede un principio cardine legato al requisito di residenza e domicilio in Italia, ed il percepimento di redditi esteri.

La ratio della norma

Come anticipato, lo scopo di questo regime fiscale, è quello di incentivare soggetti esteri a trasferire in Italia il proprio domicilio e la propria residenza anagrafica. L’obiettivo del legislatore è quello di:

favorire l’ingresso di significativi investimenti in Italia, anche preordinati ad accrescere i livelli occupazionali

In particolare, il Ministero degli Affari Esteri ed il Ministero dell’Interno hanno individuato forme di agevolazione nella trattazione di domande di:

  • Visto di ingresso e
  • Permesso di soggiorno

applicabili ai soggetti che trasferiscono la propria residenza in Italia ai sensi dell’articolo 24-bis del TUIR. L’obiettivo apertamente dichiarato, quindi, è quello di attrarre in Italia persone fisiche ricche, cd. “high net worth individuals“. Ovvero soggetti in grado di portare in Italia investimenti e posti di lavoro. In altri termini, l’obiettivo è quello di invogliare questi soggetti a vivere in Italia lasciando le proprie imprese all’estero. Tutto questo, infatti, potrebbe invogliare questi soggetti ad avviare business anche in Italia. Magari attraverso iniziative connesse con Start-Up innovative, formazione, ricerca, paternariato con Università e centri di ricerca.


I requisiti richiesti per i neo residenti

L’articolo 24-bis del DPR n. 917/86 (e il provvedimento 8.3.2017 n. 47060) prevede una tassazione agevolata opzionale per i soggetti esteri immigrati in Italia che rispettano i seguenti requisiti:

Requisiti agevolazione nei residenti ex art. 24-bis TUIR
– Trasferire la residenza fiscale in Italia dall’estero, ex art. 2, co. 2 del TUIR
– Non essere mai stati residenti in Italia (ex art. 2, co. 2 del TUIR) per un periodo pari a nove periodi d’imposta nel corso dei dieci precedenti l’inizio del periodo di validità dell’opzione.

L’importo flat di imposta sostitutiva annua sui redditi di fonte estera

Per i soggetti che soddisfano questi due requisiti e quindi considerati “neo residenti” in Italia, vi è una agevolazione. Questa, consiste nella possibilità, dietro l’esercizio di specifica opzione, di tassare in modo forfettario in Italia i loro redditi percepiti all’estero (fuori dall’Italia).

In pratica, il soggetto che dimostra la presenza dei requisiti dell’agevolazione ha la possibilità di versare annualmente un’imposta a forfait di 100mila euro, a copertura dei redditi di fonte estera percepiti. Alcuni esempi possono essere, dividendi, interessi, plusvalenze, royalties di fonte estera, oppure ancora redditi da locazione di immobili esteri, etc.

L’importo dell’imposta forfettaria è destinato a raddoppiare, passando da 100mila a 200mila euro, per i soggetti che rientrano (spostano l’iscrizione anagrafica dopo la pubblicazione DL (c.d. “decreto Omnibus“) approvato dal Consiglio dei Ministri il 7 agosto scorso. Di fatto, i soggetti che sposteranno la residenza in Italia da quella data, acquisendo residenza fiscale dal 2025 sconteranno la nuova flat tax di 200.000 euro annue.

La tassazione dei redditi esteri in Italia è effettuata mediante il pagamento di una imposta sostitutiva dell’IRPEF calcolata forfetariamente.

L’imposta forfettaria
L’imposta sostitutiva forfettaria è determinata nella misura di €. 100.000 per ciascun periodo d’imposta in cui è valido il regime (innalzata a € 200.000 per i soggetti che acquisiranno residenza fiscale in Italia dal 2025). Tale importo è determinato a €. 25.000 per ciascun periodo d’imposta per ciascuno dei familiari di cui all’articolo 433 del codice civile (comma 2 dell’articolo 24-bis del DPR n. 917/86).
Importante:
Questo significa, ad esempio, che se il soggetto che applica questo regime percepisce redditi esteri per 1.000.000 Euro, avrà una tassazione italiana di sole 100.000 euro (o 200.000 a seconda del momento di rientro in Italia).

Non male vero?! Mentre, se lo stesso soggetto percepisce anche redditi di fonte italiana, questi saranno normalmente assoggettati a tassazione secondo le regole del TUIR.

L’analisi della residenza fiscale nel periodo estero

Requisito indispensabile per l’agevolazione è che il soggetto “candidato” neo-residente effettui, dunque, un’analisi approfondita preliminare e un vero e proprio self-assessment per verificare la residenza fiscale estera nei precedenti periodi di imposta al fine del buon esito della procedura di trasferimento e, di conseguenza, dello sfruttamento dei connessi benefici. In particolare, con riferimento ai concetti di domicilio residenza, è necessario procedere con una verifica fattuale “a specchio” rispetto a quella che di solito l’Amministrazione finanziaria effettua per localizzare forzosamente il contribuente in Italia.

A tal fine, uno strumento utile come punto di partenza per la verifica della sussistenza dei citati elementi è rappresentato dalla check-list allegata al Provvedimento dell’8 marzo 2017 (di cui parlerò meglio in seguito). Sono infatti proprio le istruzioni della stessa a evidenziare che “la check list è d’ausilio al riscontro della sussistenza degli elementi necessari per l’accesso al regime e può essere anche utilizzata per l’autovalutazione da parte del contribuente che vuole accedere al regime”.

Come esercitare l’opzione?

Il regime fiscale di cui all’articolo 24-bis del TUIR è esercitabile su opzione. In particolare, l’opzione per il regime di imposta sostitutiva si perfeziona, alternativamente, con:

  • La presentazione della dichiarazione dei redditi riferita al periodo d’imposta in cui il soggetto ha trasferito la residenza. Ai sensi dell’articolo 2, comma 2, del TUIR in Italia; ovvero
  • La presentazione della dichiarazione dei redditi riferita al periodo d’imposta successivo a quello in cui il soggetto ha trasferito la residenza. Ai sensi dell’articolo 2, comma 2, del TUIR in Italia.

Nella dichiarazione dei redditi italiana devono essere indicati dati quali l’attestazione dello status di non residente per almeno nove periodi d’imposta negli ultimi dieci. Nonché la giurisdizione in cui il soggetto ha avuto residenza fiscale prima dell’esercizio di validità dell’opzione. Inoltre, devono essere indicate anche le giurisdizioni estere per le quali ci si avvale delle facoltà di determinare i redditi di fonte estera con i criteri ordinari.

Opzione per la tassazione ordinaria di redditi esteri:
In dichiarazione dei redditi si deve indicare anche per quali Stati esteri non ci si avvale della tassazione flat dei proventi. Questi redditi, quindi, devono essere tassati in sede di dichiarazione dei redditi scomputando il credito per imposte estere.

La presentazione della dichiarazione per l’esercizio dell’opzione

Come anticipato, l’opzione per il regime dei neo residenti si effettua con la presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta in cui il soggetto trasferisce la sua residenza fiscale in Italia, oppure con la dichiarazione relativa al periodo di imposta successivo. Questa duplice possibilità è legata al fatto di tutelare quei casi in cui il soggetto che ha portato (o riportato) la sua residenza fiscale in Italia in un periodo, ma decide di esercitare l’opzione solo dal periodo di imposta successivo.

La dichiarazione dei redditi, quindi, è lo strumento con cui il soggetto dichiara i propri redditi, l’opzione per questo regime fiscale, determinando e liquidando l’imposta flat da versare. Il quadro del modello Redditi P.F. dedicato all’opzione per il regime dei neo residenti in Italia è il Quadro NR. Se vuoi saperne di più sulla compilazione di questo quadro reddituale ti lascio a questo articolo dedicato: “Quadro NR del modello Redditi per i neo domiciliati in Italia“.

Presentazione dell’istanza di interpello probatorio

Particolarmente interessante, ad avviso dello scrivente, è la possibilità di presentare istanza di interpello all’Agenzia delle Entrate. Infatti, rispetto ad altre norme agevolative per il rientro in Italia (vedi “impatriati” o “rientro dei cervelli“), questa disposizione prevede la possibilità preventiva di presentare un’istanza di interpello probatorio all’Agenzia delle Entrate. Quello che voglio dire è che, rispetto ad altre disposizioni analoghe, per i neo residenti è possibile avere un parare vincolante e preventivo da parte dell’Agenzia delle Entrate. Questo aspetto offre sicurezza verso la concreta possibilità di fruire del regime senza possibili future sorprese legate ad accertamenti fiscali futuri.

Per approfondire: “Mancanza di interpello probatorio per l’agevolazione impatriati“.

Il contenuto dell’istanza

Il contribuente, infatti, ha la possibilità di presentare istanza di interpello (ex articolo 11, comma 1, lettera b), della Legge n. 212/2000) all’Agenzia delle entrate. L’istanza deve essere presentata entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa al periodo d’imposta in cui viene trasferita la residenza in Italia ed è efficace a decorrere da tale periodo d’imposta. Nell’istanza di interpello il contribuente, tra l’altro, deve indicare:

  • I dati anagrafici e, se già attribuito, il codice fiscale. Nonché, se già residente, il relativo indirizzo di residenza in Italia;
  • Lo status di non residente in Italia per un tempo almeno pari a nove periodi di imposta nel corso dei dieci precedenti l’inizio di validità dell’opzione;
  • La giurisdizione o le giurisdizioni in cui ha avuto l’ultima residenza fiscale prima dell’esercizio di validità dell’opzione;
  • Gli Stati o territori esteri per i quali intende esercitare la facoltà di non avvalersi dell’applicazione dell’imposta sostitutiva ai sensi del comma 5 dell’articolo 24-bis del TUIR.

Nell’istanza il contribuente indica la sussistenza degli elementi necessari per il riscontro delle condizioni per l’accesso al regime, compilando l’apposita check list:

CHECK LIST PER L’APPLICAZIONE DEL REGIME DEI NEO RESIDENTI IN ITALIA

L’Agenzia delle Entrate trasmetterà poi tali informazioni, attraverso gli idonei strumenti di cooperazione amministrativa, alle autorità fiscali di tali Paesi.

Il ruolo della check-list

La presentazione o meno dell’interpello dipende sostanzialmente dalla volontà del soggetto, fermo restando il fatto che l’opzione si perfeziona esclusivamente con la presentazione della dichiarazione. Nel caso in cui venga presentato l’interpello, in esso deve essere riportata la check-list (sopra indicata ed allegata al citato provvedimento dell’Agenzia delle Entrate). Mentre, nel caso in cui si voglia evitare l’interpello, gli stessi dati della check list devono essere riportati in dichiarazione dei redditi (vedi: Stato di ultima residenza fiscale, Stati eventualmente esclusi dall’opzione, etc).

Modalità di presentazione dell’interpello

L’istanza di interpello è presentata dal contribuente alla Direzione Centrale Accertamento. La presentazione avviene mediante:

  • Consegna a mano,
  • Spedizione a mezzo plico raccomandato con avviso di ricevimento ovvero
  • Presentazione per via telematica attraverso l’impiego della casella di posta elettronica certificata. In questo caso l’istanza è inviata alla casella di posta elettronica certificata dc.acc.nuoviresidenti@pec.agenziaentrate.it.

Per i soggetti non residenti senza domiciliatario nel territorio dello Stato, l’istanza di interpello può essere trasmessa alla casella di posta elettronica ordinaria dc.acc.upacc@agenziaentrate.it.

Interpello per persone che non hanno mai risieduto in Italia

In caso di soggetti che non hanno mai risieduto in Italia l’istanza di interpello del contribuente può limitarsi a contenere una descrizione sommaria degli elementi di carattere familiare e degli elementi di collegamento con gli Stati o territori nei quali ha radicato la residenza fiscale nei nove periodi di imposta dei dieci anni precedenti l’inizio del periodo di validità dell’opzione, con facoltà di allegare la relativa documentazione. La suddetta descrizione sommaria è corredata dalla documentazione comprovante gli elementi patrimoniali e reddituali sopracitati per i quali è emerso un collegamento con l’Italia e non altrimenti risultanti all’amministrazione finanziaria.

Interpello per persone che hanno risieduto in Italia in passato

In caso di soggetti italiani espatriati e che intendono tornare in Italia la check-list definisce tali soggetti come “TIPO B”, e prevede che in tal caso, l’istanza di interpello debba essere corredata dalla documentazione comprovante le relazioni personali e lavorative, gli elementi patrimoniali e reddituali per i quali dalla compilazione della check-list emerga un collegamento con l’Italia e non altrimenti risultanti all’amministrazione finanziaria (si tratta tipicamente di relazioni personali e lavorative e delle disponibilità patrimoniali e del possesso effettivo di redditi di qualsiasi tipo per interposta persona).

L’esercizio dell’opzione anche per i familiari del neo residente

Il regime dei neo domiciliati riguarda anche i familiari del soggetto, che in via opzionale, possono applicare questo regime. In questo caso l’istanza di interpello deve contenere anche la giurisdizione di provenienza di questi. Si tratta del Paese ove i familiari avevano l’ultima residenza prima dell’esercizio dell’opzione. La possibilità di esercitare l’opzione per i famigliari si esercita direttamente nella dichiarazione dei redditi (Quadro NR) del soggetto “capofamiglia“. L’estensione dell’opzione può essere revocata in relazione a uno o più familiari di cui al periodo precedente. La revoca dall’opzione o la decadenza dal regime del soggetto che esercita l’opzione si estendono anche ai familiari. La decadenza dal regime di uno o più dei familiari per omesso o parziale versamento dell’imposta sostitutiva loro riferita non comporta decadenza dal regime per le persone fisiche di cui al comma 1.

In questo contesto, l’importo dell’imposta sostitutiva annuale è ridotto a euro 25.000 per ciascuno dei familiari a cui il soggetto passivo può chiedere di estendere l’applicazione dell’imposta sostitutiva. Ai fini della corretta qualificazione dei familiari si deve far riferimento alle persone tenute all’obbligo degli alimenti elencate nell’articolo 433 del cod. civ., ossia il coniuge (nonché la persona con cui è stata stipulata un’unione civile, ai sensi della legge 20 maggio 2016, n. 76), i figli o, in mancanza, i discendenti più prossimi, i genitori o, in mancanza, gli ascendenti più prossimi, i generi e le nuore, il suocero e la suocera, i fratelli e le sorelle.

Gli stati con tassazione forfettaria

L’opzione per i neo residenti si intende tacitamente rinnovata di anno in anno, a meno che non intervenga un’ipotesi di cessazione degli effetti, di revoca dell’opzione o di decadenza dal regime. Gli Stati o territori esteri per i quali il contribuente ha esercitato, la facoltà di non avvalersi dell’applicazione del regime di imposta sostitutiva, possono essere integrati da ulteriori Stati. L’integrazione avviene in una dichiarazione dei redditi relativa a uno dei periodi d’imposta successivi a quello in cui è stata esercitata la predetta facoltà. E’ importante, quindi, monitorare con attenzione gli Stati esteri coinvolti dall’operazione.

Quando si perdono i requisiti dell’agevolazione?

Gli effetti del regime di imposizione sostitutiva dei redditi prodotti all’estero cessano, in ogni caso, decorsi 15 anni. Il periodo decorre dal primo periodo d’imposta di validità dell’opzione. Il contribuente che ha esercitato l’opzione, o il familiare a cui la stessa è stata estesa, possono revocare l’opzione. La revoca avviene nella dichiarazione dei redditi relativa a uno dei periodi d’imposta successivi a quello in cui è stata esercitata. In tal caso, qualora per tale periodo di imposta il soggetto non sia tenuto alla presentazione della dichiarazione dei redditi, effettua apposita comunicazione alla Direzione Centrale Accertamento. La comunicazione avviene entro la data di scadenza della presentazione della dichiarazione.

Il soggetto che esercita l’opzione decade dal regime nei seguenti casi:

  • Omesso o parziale versamento dell’imposta sostitutiva entro la data prevista per il pagamento del saldo delle imposte sui redditi. Questo con effetto dal periodo d’imposta rispetto al quale doveva essere eseguito il versamento;
  • Trasferimento della residenza fiscale in altro Stato o territorio, con effetto dal periodo d’imposta in cui perde la residenza in Italia ai fini fiscali.

La revoca dell’opzione e la decadenza dal regime precludono l’esercizio di una nuova opzione.

La durata decadenza e revoca dal regime

Il regime fiscale dei neo residenti è applicabile dall’ottenimento di risposta positiva all’interpello presentato, oppure tramite esercizio di opzione in dichiarazione dei redditi. Tuttavia, come detto, l’opzione vincolante si esercita in dichiarazione dei redditi. Questo significa che non è detto che possa trovare applicazione immediatamente. Anche questo aspetto deve essere ben valutato dal soggetto che intende impatriare in Italia.

Importante:
La durata del regime è di 15 anni dal primo periodo d’imposta di validità dell’opzione.

La durata del regime non è rinnovabile. Successivamente al soggetto si applicherà la normale tassazione sui redditi ai sensi del TUIR. In ogni caso al soggetto è fatta comunque salva la possibilità di utilizzare questo regime fiscale solo per un periodo di tempo limitato, salvo poi doversi trasferire fiscalmente all’estero.

Decadenza dal regime

La decadenza del regime in questione può verificarsi, principalmente, a seguito:

  • Dell’omesso o incompleto versamento dell’imposta sostitutiva entro la data prevista per il versamento del saldo delle imposte sui redditi o
  • Del trasferimento della residenza fiscale all’estero.

Il caso dell’omesso o incompleto versamento dell’imposta comporta la decadenza del regime con effetto dal periodo d’imposta rispetto al quale doveva essere eseguito il versamento dell’imposta. Mentre, il trasferimento all’estero ha effetto dal periodo d’imposta in cui il soggetto perde la residenza in Italia ai sensi dell’art. 2, comma 2, TUIR. Se tali cause riguardano uno o più familiari cui è stato esteso il beneficio, la decadenza coinvolgerà solamente la posizione di questi soggetti e non inciderà sulla validità dell’opzione del beneficiario principale. Viceversa, nel caso in cui la decadenza riguardi il beneficiario principale dell’opzione, il venir meno del regime agevolativo coinvolgerà anche i familiari cui era stata estesa la scelta.

Revoca dal regime

Il contribuente neo-residente, una volta beneficiato del regime di cui all’art. 24-bis, ha la possibilità di revocare tale opzione. L’effetto di tale decisione avrà efficacia a partire dall’anno d’imposta in relazione al quale è stata effettuata in dichiarazione. Nel caso di revoca del contribuente principale si assiste ad un effetto di trascinamento nei confronti dei familiari a cui era stata estesa l’opzione, a prescindere dal fatto che essi abbiano esercitato autonomamente la loro facoltà di revoca. La revoca si intende esercitata se, il soggetto che aveva esercitato l’opzione, indichi espressamente nella dichiarazione dei redditi che non intende più avvalersi del regime in questione.

La tassazione dei redditi

Vediamo adesso alcuni aspetti legati alla tassazione dei redditi dei neo residenti in Italia.

Su quali redditi esteri si applica la tassazione forfettaria italiana per i neo residenti?

A questo punto può diventare interessante capire su quali redditi esteri si applica la tassazione forfettaria italiana. Ebbene, la normativa non fa esplicito riferimento a singole categorie reddituali. Questo significa che rientrano nel Regime dei neo residenti tutti i redditi di fonte estera (es. lavoro dipendente, redditi di impresa, redditi di capitale, redditi diversi di natura finanziaria, etc).

Più in dettaglio, per poter identificare quali siano i redditi prodotti all’estero, il dettato normativo richiama espressamente i criteri di cui all’articolo 165, comma 2 che, a sua volta, cita l’articolo 23 del TUIR. Tuttavia, vi è un’unica eccezione. Questa è data dalle plusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni “qualificate“. Plusvalenze che rimangono tassate ai sensi dell’articolo 67, comma 1, lettera c) del TUIR. Queste plusvalenze, se realizzate nei primi 5 periodi di imposta di validità dell’opzione rimangono soggette al regime ordinario di imposizione. Si tratta della ritenuta a titolo di imposta del 26%, di cui all’articolo 68, comma 3, del TUIR.

La tassazione degli altri redditi di fonte estera

Aspetto importante di questa norma riguarda i redditi che saranno oggetto di tassazione forfettaria. Infatti, soltanto i redditi provenienti da Stati esteri indicati nell’istanza di interpello sono oggetto di agevolazione. Tutti gli altri redditi esteri, non indicati nell’istanza, devono essere soggetti a tassazione italiana ordinaria. Tassazione che avviene con relativo scomputo del credito per imposte estere o con esenzione, a seconda dei casi. Questo significa, infatti, che occorre fare attenzione alla compilazione dell’istanza di interpello. Potrebbe, infatti, essere opportuno escludere (facendo del cherry picking) qualche giurisdizione non collaborativa con l’Italia. Altrimenti, il rischio è quello di ottenere una risposta negativa alla richiesta di agevolazione. Occorre sottolineare che si considerano redditi esteri quelli che si qualificano tali secondo il principio di reciprocità. Ovvero occorre effettuare una lettura a specchio dell’articolo 23 del TUIR, così come previsto dallo stesso articolo 165, comma 2.

Dividendi esteri ed incarico di amministratore in società estere

Per il soggetto che decide di rientrare in Italia per applicare questo regime di favore una casistica peculiare riguarda il mantenimento di partecipazioni in società estere. Infatti, in questo caso il dividendo percepito da tali società, rientrando tra i redditi di fonte estera (ex art. 23 del TUIR), rientra nel pagamento forfettario dovuto. Tuttavia, non deve essere sottovalutata la casistica in cui tale soggetto sia unico amministratore della società estera.

In questo scenario in relazione alla disciplina sulla residenza fiscale delle società, ex art. 73 del TUIR, deve essere valutata la posizione della società estera. Questo in relazione al requisito della sede dell’amministrazione, in quanto, qualora la società estera venisse considerata fiscalmente residente in Italia, verrebbe meno il regime agevolato per i dividendi ricevuti. L’aspetto che ci si deve chiedere, e sui cui mancano interventi normativi o di prassi, è se il peculiare status soggettivo del neo residente possa in qualche modo rendere non operabile il requisito della sede dell’amministrazione di società estere. L’unica cosa che è possibile effettuare è indicare questo aspetto nell’istanza da presentare preventivamente all’Agenzia delle Entrate per l’applicazione di questo regime.

Stock option comprese nel regime

I redditi da stock option dei neo residenti rientrano nella tassazione sostitutiva se connessi alle attività svolte all’estero. Questo è quanto chiarito dalla risposta ad interpello n. 83/2022 dell’Agenzia delle Entrate. Tuttavia, come già chiarito precedentemente occorre prestare attenzione al numero di giorni di maturazione delle stock con presenza del lavoratore all’estero, rispetto a quelli di maturazione in Italia. A tal fine occorre fare riferimento al rapporto tra il numero di giorni di svolgimento della prestazione lavorativa nel Paese estero e il numero totale dei giorni necessari ad acquisire il diritto a ricevere le azioni (vedasi commentario all’art. 15 del modello OCSE).

Cessione di valute virtuali considerate redditi diversi di fonte estera

Le plusvalenze derivanti dalla cessione di valute virtuali detenute presso un exchange estero sono da considerare redditi diversi prodotti all’estero. Come tali, questi, rientrano nell’ambito applicativo del regime dei neo residenti. Questa è la conclusione a cui è giunta l’Agenzia delle Entrate nella risposta ad interpello n. 397/E/2022.

Il versamento dell’imposta sostitutiva sui redditi esteri

L’imposta sostitutiva sui redditi esteri del contribuente deve essere versata in unica soluzione. La scadenza per effettuare il versamento è quella prevista per il versamento del saldo delle imposte sui redditi. Ovvero, il 30 giugno di ogni anno, con riferimento al periodo di imposta precedente. Per ciascun familiare al quale si estende il regime è versata l’imposta sostitutiva nella misura di 25mila euro, in un’unica soluzione, per ciascun periodo di imposta. Il versamento deve avvenire entro la data prevista per il versamento del saldo delle imposte sui redditi.

 Con la Risoluzione n. 44/E/2018 l’Agenzia delle Entrate ha istituito il codice tributo da utilizzare per il versamento dell’imposta. Il codice è NRPP denominato “Imposta sostitutiva dell’Irpef – Nuovi residenti – articolo 24-bis, comma 2, del Tuir”. Tale codice deve essere utilizzato attraverso la compilazione del modello F24 Elide. Per la compilazione del modello deve essere compilata:

  • La sezione “contribuente”, nei campi “codice fiscale” e “dati anagrafici”, il codice fiscale e i dati anagrafici del soggetto tenuto al versamento;
  • La sezione “Erario”, nel campo:
    • “tipo”, la lettera “R”;
    • “codice”, il codice tributo “NRPP”;
    • “anno di riferimento”, l’anno d’imposta a cui si riferisce il versamento, nel formato “AAAA”.

Esenzione da monitoraggio fiscale e tassazione patrimoniale sulle attività estere

I soggetti che optano per la tassazione forfettaria del reddito (e il loro familiari) possono beneficiare di ulteriori vantaggi legati alle attività patrimoniali e finanziari detenute all’estero.In questi termini il vantaggio ottenibile può essere così riassunto:

  • Non sono tenuti agli obblighi di monitoraggio fiscale. Si tratta degli obblighi di cui all’articolo 4 del D.L. n. 167/1990 (quadro RW) per le attività patrimoniali e finanziarie detenute all’estero;
  • Non pagano le imposte patrimoniali IVIE e IVAFE sulle attività estere.

Questa possibilità è legata, esclusivamente, all’applicazione del regime in commento.

Non cumulabilità con altri incentivi legati all’impatrio o rimpatrio in Italia

La tassazione forfettaria dei redditi esteri dei soggetti “neo residenti” non può essere cumulato:

  • Con quello di cui all’articolo 44 del D.L. n. 78/2010, in tema di incentivi per il rientro in Italia di ricercatori residenti all’estero e 
  • Con quello di cui all’articolo 16 del D.Lgs. n. 147/2015, in tema di regime speciale per lavoratori rimpatriati.

Quali i vantaggi del regime?

Con l’agevolazione di cui all’art. 24-bis del TUIR, la tassazione relativa a tutte le tipologie di reddito di fonte estera è coperta dall’imposta forfettaria di 100.000 euro annui. Inoltre:

  • Nessuna imposta aggiuntiva sul reddito come lavoratore autonomo o dipendente fuori dall’Italia;
  • Ti è permesso lavorare e fare affari. Il business generato fuori dall’Italia è soggetto alla sola tassazione forfettaria;
  • I proventi da dividendi, diritti d’autore, royalties, proprietà intellettuale e interessi, inclusi i redditi da locazione da immobili esteri, sono soggetti a tassazione forfettaria;
  • Nessuna imposta sulle successioni e sulle donazioni;
  • Nessun obbligo di investire in immobili in Italia
  • L’Italia flat tax Regime può essere richiesta per un periodo di 15 anni;
  • I cittadini di 168 nazioni sono i benvenuti;
  • Lo status ai sensi dell’Italia flat tax non impone gli obblighi di rendicontazione per i conti bancari offshore;
  • Nessuna dichiarazione dei redditi con obblighi di comunicazione dei redditi e dei beni fuori dall’Italia;
  • Sono ammesse seconde case e case vacanza in tutto il mondo senza obblighi dichiarativi in Italia.
  • L’accesso ai viaggi senza visto in tutti i paesi Schengen è molto attraente per i cittadini non UE.

La normativa: articolo 24-bis del TUIR

Di seguito riportiamo, per completezza, l’articolo 24-bis del DPR n. 917/86.

Art. 24-bis. Opzione per l’imposta sostitutiva sui redditi prodotti all’estero realizzati da persone fisiche che trasferiscono la propria residenza fiscale in Italia.

Art. 24-bis. co. 1 TUIR
1. Le persone fisiche che trasferiscono la propria residenza in Italia ai sensi dell’articolo 2, comma 2, possono optare per l’assoggettamento all’imposta sostitutiva, di cui al comma 2 del presente articolo, dei redditi prodotti all’estero individuati secondo i criteri di cui all’articolo 165, comma 2, a condizione che non siano state fiscalmente residenti in Italia, ai sensi dell’articolo 2, comma 2, per un tempo almeno pari a nove periodi d’imposta nel corso dei dieci precedenti l’inizio del periodo di validità dell’opzione. L’imposta sostitutiva non si applica ai redditi di cui all’articolo 67, comma 1, lettera c), realizzati nei primi cinque periodi d’imposta di validità dell’opzione, che rimangono soggetti al regime ordinario di imposizione di cui all’articolo 68, comma 3.
Art. 24-bis. co. 2 TUIR
2. Per effetto dell’esercizio dell’opzione di cui al comma 1, relativamente ai redditi prodotti all’estero di cui al comma 1 è dovuta un’imposta sostitutiva dell’imposta sui redditi delle persone fisiche calcolata in via forfetaria, a prescindere dall’importo dei redditi percepiti, nella misura di euro 100.000 per ciascun periodo d’imposta in cui è valida la predetta opzione. Tale importo è ridotto a euro 25.000 per ciascun periodo d’imposta per ciascuno dei familiari di cui al comma 6. L’imposta è versata in un’unica soluzione entro la data prevista per il versamento del saldo delle imposte sui redditi. Per l’accertamento, la riscossione, il contenzioso e le sanzioni si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni previste per l’imposta sul reddito delle persone fisiche. L’imposta non è deducibile da nessun’altra imposta o contributo.
Art. 24-bis. co. 3 TUIR
3. L’opzione di cui al comma 1 deve essere esercitata dopo aver ottenuto risposta favorevole a specifica istanza di interpello presentata all’Agenzia delle entrate, ai sensi dell’articolo 11, comma 1, lettera b), della legge 27 luglio 2000, n. 212, entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa al periodo d’imposta in cui viene trasferita la residenza in Italia ai sensi del comma 1 del presente articolo ed è efficace a decorrere da tale periodo d’imposta. Le persone fisiche di cui al comma 1 indicano nell’opzione la giurisdizione o le giurisdizioni in cui hanno avuto l’ultima residenza fiscale prima dell’esercizio di validità dell’opzione. L’Agenzia delle entrate trasmette tali informazioni, attraverso gli idonei strumenti di cooperazione amministrativa, alle autorità fiscali delle giurisdizioni indicate come luogo di ultima residenza fiscale prima dell’esercizio di validità dell’opzione.
Art. 24-bis. co. 4 TUIR
4. L’opzione di cui al comma 1 è revocabile e comunque cessa di produrre effetti decorsi quindici anni dal primo periodo d’imposta di validità dell’opzione. Gli effetti dell’opzione cessano in ogni caso in ipotesi di omesso o parziale versamento, in tutto o in parte, dell’imposta sostitutiva di cui al comma 2 nella misura e nei termini previsti dalle vigenti disposizioni di legge. Sono fatti salvi gli effetti prodotti nei periodi d’imposta precedenti. La revoca o la decadenza dal regime precludono l’esercizio di una nuova opzione.
Art. 24-bis. co. 5 TUIR
5. Le persone fisiche di cui al comma 1, per sé o per uno o più dei familiari di cui al comma 6, possono manifestare la facoltà di non avvalersi dell’applicazione dell’imposta sostitutiva con riferimento ai redditi prodotti in uno o più Stati o territori esteri, dandone specifica indicazione in sede di esercizio dell’opzione ovvero con successiva modifica della stessa. Soltanto in tal caso, per i redditi prodotti nei suddetti Stati o territori esteri si applica il regime ordinario e compete il credito d’imposta per i redditi prodotti all’estero. Ai fini dell’individuazione dello Stato o territorio estero in cui sono prodotti i redditi si applicano i medesimi criteri di cui all’articolo 23.
Art. 24-bis. co. 6 TUIR
6. Su richiesta del soggetto che esercita l’opzione di cui al comma 1, l’opzione ivi prevista può essere estesa nel corso di tutto il periodo dell’opzione a uno o più dei familiari di cui all’articolo 433 del codice civile, purché soddisfino le condizioni di cui al comma 1. In tal caso, il soggetto che esercita l’opzione indica la giurisdizione o le giurisdizioni in cui i familiari a cui si estende il regime avevano l’ultima residenza prima dell’esercizio di validità dell’opzione. L’estensione dell’opzione può essere revocata in relazione a uno o più familiari di cui al periodo precedente. La revoca dall’opzione o la decadenza dal regime del soggetto che esercita l’opzione si estendono anche ai familiari. La decadenza dal regime di uno o più dei familiari per omesso o parziale versamento dell’imposta sostitutiva loro riferita non comporta decadenza dal regime per le persone fisiche di cui al comma 1.

Pubblicato il 14 Agosto 2024