Pensione di vecchiaia: 67 anni di età e 20 di contributi
Ad oggi, le possibilità di pensionamento, per i lavoratori iscritti presso le gestioni amministrate dall’INPS, sono numerose. Si pensi alla pensione di vecchiaia (art. 24 comma 6 del D.L. n. 201/2011) ed anticipata ordinaria (art. 24 comma 10 del D.L. n. 201/2011) alla pensione anticipata, dalla pensione di anzianità. Ognuna di queste possibilità presenta delle caratteristiche proprie. In questo contributo mi voglio concentrare sulla pensione di vecchiaia dei lavoratori iscritti presso le gestioni INPS.
La pensione di vecchiaia è quella prestazione pensionistica erogata dall’assicurazione generale obbligatoria, dai fondi ad essa sostitutivi, esclusivi o esonerativi nonché dalla gestione separata dell’Inps al compimento di una determinata età anagrafica unitamente al possesso, di regola, di almeno 20 anni di contributi. Vediamo, quindi, quali sono i requisiti da verificare per accedere alla pensione di vecchiaia per i lavoratori dipendenti.
Che cos’è la pensione di vecchiaia?
Con il termine pensione di vecchiaia si fa riferimento ad una prestazione previdenziale riconosciuta a una determinata età, c.d. pensionabile, e con un minimo di anni di contributi. Nell’ordinamento previdenziale italiano coesistono diverse tipologie di pensione di vecchiaia: risulta infatti possibile ottenere il pensionamento con condizioni differenti, a seconda dei requisiti previdenziali posseduti dal lavoratore e dalla categoria di appartenenza.
La pensione di vecchiaia è una prestazione economiche viene erogata dall’Inps, previa presentazione della domanda, in favore dei lavoratori in possesso dei requisiti anagrafici e contributivi previsti dalla normativa di legge vigente.
La prestazione si rivolge a tutti i lavoratori dipendenti e autonomi iscritti:
Assicurazione Generale Obbligatoria (AGO);
Gestione Separata,
Altre forme assicurative esclusive e sostitutive dell’AGO.
Quando si può accedere alla pensione di vecchiaia?
L’accesso alla pensione di vecchiaia è regolato dall’art. 24 commi 6 e 7 del D.L. n. 201/2011 (conv. Legge n. 214/2011). Con tale disposizione, dopo una iniziale fase transitoria conclusasi nel 2018, che ha portato tutti i lavoratori dipendenti, autonomi e parasubordinati allo stesso requisito, è stato fissato a 67 anni di età (vedasi la Circolare INPS n. 19/2020), con decorrenza 1.1.2019, il requisito anagrafico richiesto per l’accesso al trattamento pensionistico in argomento. Invece, il requisito contributivo, anche questo intervenuto dopo una prima fase transitoria di innalzamento per effetto dell’art. 2 del D.Lgs. n. 503/1992 e recepito dall’art. 24 co. 7 del D.L. n. 201/2011, è fissato in 20 anni di anzianità contributiva.
Requisiti della pensione di vecchiaia
REQUISITO DESCRIZIONE
Età del soggetto 67 anni
Annualità contributive 20 anni
Importo dell’assegno minimo Almeno pari a 1,5 volte l’assegno sociale INPS () Cessazione attività lavorativa A meno che non si operi con modalità part-time () Se il requisito non viene raggiunto occorre attendere i 71 anni di età, o che l’importo dell’assegno raggiunga la cifra richiesta.
L’aspetto importante da evidenziare è che, non sempre, i 67 anni di età sono sufficienti per la pensione di vecchiaia. Infatti, per i lavoratori destinatari del sistema contributivo si aggiunge un terzo requisito, c.d. “importo soglia“. Questo requisito prevede che la pensione sia liquidabile solo se raggiunge un importo pari ad almeno 1,5 volte quello dell’assegno sociale, ad oggi pari a 690,42 euro al mese. Se il requisito non viene raggiunto occorre attendere i 71 anni di età, o che l’importo dell’assegno raggiunga la cifra richiesta. Infine, l’ultimo requisito essenziale, per chi svolge attività di lavoro dipendente, è quello della risoluzione del rapporto di lavoro. Questo, a meno che non vi sia prosecuzione con contratto di lavoro part-time.
Quali sono le deroghe alla pensione di vecchiaia?
L’accesso alla pensione di vecchiaia, anche dopo l’emanazione dell’art. 24 commi 6 e 7 del D.L. n. 201/2011, ha mantenuto l’applicazione di alcune deroghe che erano state introdotte dagli artt. 1 e 2 del D.Lgs. n. 503/1992 (vedasi la Circolare INPS 14.3.2012 n. 35; Circolare INPS 1.2.2013 n. 16).
Le deroghe previste per i lavoratori invalidi
La deroga principale ai requisiti previsti per la pensione di vecchiaia è dedicata agli invalidi in misura non inferiore all’80%. Questa categoria di soggetti, infatti, non è assoggettata all’innalzamento dell’età pensionabile prevista per la generalità degli iscritti (art. 1 comma 8 D.Lgs. n. 503/1992).
Si ricorda che le norme dell’epoca prevedevano una età pensionabile di 55 anni per le donne e di 60 anni per gli uomini, che quindi restano confermati nella fattispecie di cui sopra, ma che tuttavia scontano sia l’aumento della speranza di vita (Cass. n. 31001/2019), sia l’applicazione della finestra. Ne deriva che a partire dall’1.1.2019 possono accedere alla pensione di vecchiaia solo coloro che raggiungono il requisito contributivo nel fondo pensione dei lavoratori dipendenti (i lavoratori autonomi e i pubblici dipendenti sono esclusi da tale deroga):
Le donne invalide almeno all’80% all’età di 56 anni, con decorrenza del trattamento dopo 12 mesi dal requisito sanitario e contributivo, è sempre necessaria la cessazione del rapporto di lavoro dipendente;
Gli uomini invalidi almeno all’80% all’età di 61 anni, con decorrenza del trattamento dopo 12 mesi dal requisito sanitario e contributivo, e cessazione del rapporto di lavoro dipendente.
Le deroghe previste per i lavoratori non vedenti
Anche l’art. 1 comma 7 del D.Lgs. n. 503/92 ha mantenuto una deroga generale per tutti i requisiti, sia anagrafici che contributivi, per i lavoratori non vedenti, applicata con gli stessi criteri di cui sopra. Ne deriva che a partire dall’1.1.2019 possono andare in pensione di vecchiaia:
- Le donne non vedenti dalla nascita o da data antecedente l’inizio del rapporto assicurativo con 51 anni di età e 10 anni di contributi se dipendenti. Questo, con decorrenza del trattamento dopo 12 mesi;
- Le donne non vedenti dalla nascita o da data antecedente l’inizio del rapporto assicurativo con 56 anni di età e 10 anni di contributi se autonome. Questo, con decorrenza del trattamento dopo 18 mesi;
- Le donne non vedenti da data successiva l’inizio del rapporto assicurativo con 56 anni di età e 15 anni di contributi se dipendenti. Questo, con decorrenza del trattamento dopo 12 mesi;
- Le donne non vedenti da data successiva l’inizio del rapporto assicurativo con 61 anni di età e 15 anni di contributi se autonome. Questo, con decorrenza del trattamento dopo 18 mesi;
- Gli uomini non vedenti dalla nascita o da data antecedente l’inizio del rapporto assicurativo con 56 anni di età e 10 anni di contributi se dipendenti. Questo, con decorrenza del trattamento dopo 12 mesi;
- Gli uomini non vedenti dalla nascita o da data antecedente l’inizio del rapporto assicurativo con 61 anni di età e 10 anni di contributi se autonome. Questo, con decorrenza del trattamento dopo 18 mesi;
- Gli uomini non vedenti da data successiva l’inizio del rapporto assicurativo con 61 anni di età e 15 anni di contributi se dipendenti, con decorrenza del trattamento dopo 12 mesi;
- Gli uomini non vedenti da data successiva l’inizio del rapporto assicurativo con 66 anni di età e 15 anni di contributi se autonomi, con decorrenza del trattamento dopo 18 mesi.
Ulteriori deroghe per la pensione di vecchiaia
L’art. 2 del D.Lgs. n. 503/92 ha invece introdotto diverse deroghe all’aumento del requisito contributivo da 15 a 20 anni, delle quali ne restano applicabili ormai solo 3:
- La prima riguarda coloro che già erano in possesso dei 15 anni al 31.12.92 e che sulla base del principio del diritto acquisito matureranno comunque il diritto all’età pensionabile. Per poter fruire di questa deroga, è necessario poter far valere una posizione assicurativa e contributiva nell’AGO (Assicurazione generale obbligatoria dell’INPS), sia in qualità di lavoratore dipendente (iscritto al FPLD) che di lavoratore autonomo, oppure nell’ex INPDAP, ex IPOST o ex ENPALS;
- La seconda riguarda coloro che erano autorizzati ai versamenti volontari alla data del 31.12.92 e per i quali saranno sufficienti 15 anni di contributi. Per poter fruire di questa deroga, è necessario poter far valere una posizione assicurativa e contributiva nell’AGO (Assicurazione generale obbligatoria dell’INPS), sia in qualità di lavoratore dipendente (iscritto al FPLD) che di lavoratore autonomo, oppure nell’ex ENPALS. Per i regimi Inpdap e Ipost, l’istituto della contribuzione volontaria è stato introdotto solo a partire dal 12 luglio 1997, pertanto questa seconda eccezione non trova applicazione per gli iscritti a tali gestioni;
- La terza riguarda i lavoratori dipendenti che, assicurati da almeno 25 anni, sono stati occupati per meno di 52 settimane l’anno per almeno 10 anni potranno ancora una volta acquisire il diritto con 15 anni di contributi. Sono destinatari della deroga i soli lavoratori dipendenti, iscritti all’Assicurazione generale obbligatoria o ad un fondo sostitutivo o esonerativo della stessa.
La decorrenza della pensione di vecchiaia
In merito alla decorrenza della pensione anticipata ordinaria è previsto un periodo di tre mesi di attesa, a partire dalla data di maturazione dei requisiti. Si tratta della c.d. “finestra“. Non è di norma prevista una data entro la quale deve essere presentata la domanda di pensione. Nella generalità dei casi si applica il principio di “cristallizzazione” dei requisiti. Principio in base al quale, una volta maturati i requisiti per il trattamento pensionistico, l’interessato è libero di richiederlo in qualsiasi momento successivo, anche qualora siano modificate le disposizioni normative in merito.Resta fermo, comunque, il fatto che, nelle ipotesi in cui la liquidazione della pensione possa avvenire soltanto successivamente alla presentazione della domanda, senza diritto agli arretrati, è opportuna la presentazione tempestiva dell’istanza.
La data di liquidazione della pensione, tuttavia, raramente coincide con la data della decorrenza.
In media le tempistiche intercorrenti tra la presentazione della domanda di pensione ed il primo pagamento dell’assegno corrispondono a circa 180/200 giorni. I giorni di attesa per la liquidazione del trattamento pensionistico si riducono, però, a 50, considerando non la data di presentazione della domanda, ma la data di decorrenza del trattamento stesso.
Altre ipotesi di decorrenza
Nel caso dei dipendenti pubblici iscritti all’AGO, la pensione di vecchiaia decorre dal giorno successivo alla cessazione del rapporto di lavoro. Invece, in caso di periodo di cumulo dei periodi assicurativi, il trattamento pensionistico decorre dal primo giorno del mese successivo alla maturazione dei requisiti.
Un discorso a parte va fatto per il personale del comparto scuola e dell’Alta Formazione Artistica Musicale e Coreutica (AFAM), per il quale il trattamento pensionistico decorre dal 1° settembre e dal 1° novembre dell’anno di perfezionamento dei requisiti di legge.
Passiamo ai lavoratori autonomi e dipendenti iscritti alla Assicurazione Generale Obbligatoria e alla Gestione Separata. In questo caso, la pensione di vecchiaia decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di perfezionamento di tutti requisiti richiesti o, su richiesta dell’interessato, dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda.
È Utile Presentare La Domanda Di Pensione Rispetto Alla Decorrenza?
Risulta pertanto inutile, nel concreto, presentare la domanda di pensione con largo anticipo rispetto alla decorrenza. Questo in quanto l’istanza non può essere lavorata sino al verificarsi di tutte le condizioni che determinano il diritto alla prestazione economica. L’indicazione di una decorrenza errata determina invece la reiezione della domanda di pensione per assenza dei requisiti richiesti.
Per quanto riguarda i tempi di liquidazione delle prestazioni previdenziali a favore degli appartenenti al comparto scuola, ai quali si applica la c.d. finestra annuale (art. 59 comma 9 della Legge n. 449/97), raramente la decorrenza della pensione coincide con l’effettiva erogazione del trattamento.
Quanto spetta
L’Inps ha messo a disposizione degli utenti il servizio PensaMI, ovvero il simulatore che permette di calcolare la propria pensione futura.
Gli importi sono variabili in base ai contributi versati, ma anche al sistema di calcolo in cui si rientra:
Contributivo;
Retributivo;
Misto.
Inoltre, gli importi variano anche in funzione del tipo di attività svolta e del reddito.
Un altro servizio molto interessante e Inps “Pensione futura”, un simulatore di calcolo della pensione al termine dell’attività lavorativa, interamente basato sulla normativa in vigore.
Come funziona? Il simulatore confronta i diversi scenari ed effettua la simulazione della pensione futura. Gli utenti che intendono utilizzare il servizio devono accedere autenticandosi con le proprie credenziali Spid, Cie o Cns.
Come funziona la domanda di pensione semplificata
Al fine di migliorare l’accesso ai servizi online, i lavoratori possono presentare la domanda online semplificata della pensione di vecchiaia ordinaria nel 2024, ma anche per la pensione anticipata ordinaria e per le altre forme di flessibilità in uscita.
Il processo di semplificazione delle domande di pensione si collocata nel progetto del PNRR “Hub di accesso alle prestazioni pensionistiche”. Tra i suoi obiettivi c’è quello di indirizzare gli utenti e orientarli tra le diverse alternative e proposte di pensione.
Si tratta di un servizio molto utile e pratico che consente ai lavoratori di presentare la domanda in pensione se in possesso dei requisiti previsti dalla Legge di Bilancio del 2024.
Chi può utilizzare il servizio?
I lavoratori dipendenti;
I lavoratori autonomi;
I liberi professionisti di diverse casse, gestioni o fondi previdenziali.
Quando si presenta la domanda per la pensione di vecchiaia 2024
Nel 2024, la domanda semplificata per la pensione di vecchiaia, così come quella per la pensione anticipata o flessibile può essere presentata in anticipo rispetto al conseguimento dei requisiti, ma non più di 3 mesi prima la decorrenza del trattamento.
Quando decorre la pensione? È molto importante tenere presente che la pensione decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di compimento dell’età anagrafica e del raggiungimento del requisito contributivo.
L’importo spettante della pensione è subordinato comunque alla presentazione della domanda. Quindi, l’importo viene versato dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda.
Non si tratta di una precisazione di poco conto, in quanto è molto importante considerare i tempi di elaborazione della procedura.
Come fare domanda
I lavoratori che hanno maturato i requisiti per accedere alla pensione di vecchiaia devono presentare la domanda all’Inps, dal 2024 semplificata, utilizzando gli appositi servizi online.
Le domande devono essere presentate utilizzando i seguenti canali:
Direttamente sul sito dell’Inps, previo accesso tramite Spid, Cie o Cns. Gli utenti che optano per questa prima modalità devono seguire il percorso: “Pensione e Previdenza”, poi, “Domanda di pensione” e proseguire all’interno dell’area tematica scegliendo il tipo di pensione a cui accedere;
Utilizzando il servizio di Contact Center, chiamando al numero verde 803164 (gratuito da rete fissa) o il numero 06164164 (da rete mobile a pagamento in base alla tariffa applicata dai diversi gestori);
Rivolgendosi ad enti di Patronato o Caf.
Conclusioni
La pensione di vecchiaia è una prestazione pensionistica erogata ai lavoratori che hanno perfezionato i requisiti contributivi e anagrafici.
La pensione di vecchiaia spetta ai lavoratori che compiono una determinata età, ai quali è richiesto il raggiungimento di un requisito contributivo meno gravoso rispetto a quello previsto per la pensione anticipata, dopo aver cessato ogni attività lavorativa di tipo subordinato.
Per accedervi è necessario presentare la domanda che, a partire dal 2024, è semplificata.
Domande frequenti
A quale età di va in pensione di vecchiaia?
L’età minima richiesta è di 67 anni.
Che pensione spetta con 20 anni di contributi?
Al raggiungimento dei 67 anni di età si ha diritto alla pensione di vecchiaia.
Che differenza c’è tra pensione di anzianità e di vecchiaia?
La pensione di anzianità, a differenza di quella di vecchiaia, non garantisce un’età univoca su quando andare in pensione.
Quando si presenta la domanda per la pensione di vecchiaia?
La domanda deve essere inviata entro il 1° marzo dell’anno in cui il lavoratore raggiunge le condizioni e i requisiti richiesti. Se la domanda viene presentata dopo il 1° marzo, ma comunque entro il 30 novembre, l’Inps la prenderà in considerazione se ha risorse disponibili.
Quali documenti servono?
Copia documento identità del richiedente, autocertificazione stato civile e stato di famiglia, dati anagrafici e codice fiscale del coniuge, notizie sulla situazione assicurativa non presenti nell’ estratto contributivo e dichiarazione di cessazione di qualsiasi tipo di attività di lavoro alle dipendenze di terzi.
Quanto tempo prima bisogna fare la domanda di pensione di vecchiaia?
La domanda di pensione di vecchiaia va presentata non più di 3 mesi prima della decorrenza del trattamento.
Come si fa a sapere se la domanda di pensione è stata accettata?
Se la domanda viene presentata personalmente, allora è sufficiente accedere alla propria area riservata sul sito dell’Inps, con le proprie credenziali Spid, Cie o Cns e seguire lo stato di lavorazione della domanda fino all’emissione del provvedimento di accoglimento o di reiezione.
Quanto tempo passa tra la domanda di pensione alla erogazione?
Solitamente ci vogliono da uno a tre mesi. La tempistica standard è fissata in 55 giorni.