Superbonus e bonus edilizi minori: quando è obbligatoria la SOA
Quattro diverse casistiche per l’obbligo SOA richiesto per tutti i lavori di importo superiore a 516.000 euro che danno diritto al superbonus e ad altri bonus edilizi minori.
La certificazione non è mai necessaria per i lavori in corso di esecuzione al 21 maggio 2022 e per i contratti stipulati prima di tale data.
Per i contratti di appalto e subappalto stipulati a decorrere dal 21 maggio 2022 e fino al 31 dicembre 2022, invece, se i lavori proseguono oltre il 31 dicembre 2022, la condizione SOA non deve essere soddisfatta alla data di sottoscrizione del contratto, ma dovrà sussistere entro la data del 1° gennaio 2023.
Diversamente, per i contratti di appalto/subappalto stipulati dal 1° gennaio 2023, la condizione SOA è necessaria già alla data di stipula del contratto, mentre a decorrere dal 1° luglio 2023 l’esecuzione dei lavori deve essere affidata esclusivamente ad imprese in possesso della certificazione SOA.
Le precisazioni concernenti l’obbligo SOA, previsto dall’art. 10 bis, D.L. n. 21/2022, arrivano con lacircolare dell’Agenzia delle Entrate n. 10 del 20 aprile 2023 e tengono conto dell’interpretazione autentica contenuta nell’art. 2 ter, decreto Cessioni (D.L. n. 11/2023, convertito dalla legge n. 38/2023).
Sull’obbligo si è pronunciata anche la Commissione consultiva di monitoraggio del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici con il Documento n. 1 del 20 marzo 2023.
Cosa prevede la norma sull’obbligo SOA
L’obbligo SOA è stato introdotto dall’art. 10 bis, D.L. n. 21/2022 al fine di garantire che l’esecuzione degli interventi finalizzati al risparmio energetico e alla riduzione della vulnerabilità sismica, di maggiore rilevanza economica, ammessi ad usufruire del superbonus e dei bonus edilizi minori, sia affidata a imprese che possano dimostrare la propria competenza ed esperienza.
In particolare, l’articolo 10 bis prevede che, ai fini del riconoscimento degli incentivi fiscali di cui agli
art. 119 e 121, D.L. n. 34/2020, l’esecuzione dei lavori di importo superiore a 516.000 euro deve essere affidata a imprese che siano in possesso della certificazione SOA, ai sensi dell’ art. 84,
D.Lgs. n. 50/2016 (Codice dei contratti pubblici).
L’obbligo è entrato in vigore ufficialmente a partire dal 1° gennaio 2023, ma prevede una fase transitoria fino al 30 giugno 2023. Dal 1° gennaio 2023 al 30 giugno 2023, infatti, è possibile affidare i lavori anche a imprese che non hanno ancora l’attestazione SOA, ma che documentano di aver sottoscritto un contratto finalizzato al suo rilascio con uno degli organismi accreditati.
Dal 1° luglio 2023, invece, gli operatori economici devono necessariamente essere in possesso dell’attestazione SOA al momento della sottoscrizione del contratto di appalto o di subappalto.
A quali lavori si applica l’obbligo SOA
Ai sensi dell’art. 10 bis, D.L. n. 21/2022, l’obbligo della certificazione SOA, per i lavori di importo superiore a 516.000 euro, si applica ai fini del riconoscimento dei seguenti bonus edilizi:
- superbonus di cui all’art. 119,D.L. n. 34/2020;
- detrazione IRPEF 50% per interventi recupero del patrimonio edilizio di cui all’art. 16 bis, c. 1, lett. a), b) e d), TUIR;
- ecobonus per interventi di efficienza energetica di cui all’art. 14, D.L. n. 63/2013;
- sisma bonus per interventi di adozione di misure antisismiche di cui all’art. 16, c. da 1 bis a 1 septies,
D.L. n. 63/2013; - bonus facciate di cui all’art. 1, c. 219 e 220, legge n. 160/2019 (bonus valido per le spese documentate sostenute dal 1° gennaio 2020 al 31 dicembre 2022);
- detrazione IRPEF 50% per l’installazione di impianti fotovoltaici di cui all’art. 16 bis, c. 1, lett. h),
TUIR; - detrazione IRPEF/IRES 50% per l’installazione di colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici di cui all’
art. 16 ter, D.L. n. 63/2013 (bonus valido per le spese documentate sostenute dal 1° marzo 2019 al 31 dicembre 2021); - bonus 75% per il superamento e l’eliminazione delle barriere architettoniche di cui all’art. 119 ter,
D.L. n. 34/2020.
Come chiarito nella circolare n. 10/E/2023, l’obbligo SOA riguarda: - sia la fruizione diretta della detrazione;
- sia l’esercizio delle opzioni di sconto in fattura e cessione del credito. Come stabilito nella norma di interpretazione autentica di cui all’art. 2 ter, c. 1, lett. d), n. 3),
D.L. n. 11/2023, e ribadito dall’Agenzia delle Entrate nella suddetta circolare, la condizione SOA non è applicabile alla detrazione per le spese riguardanti: - l’acquisto delle unità immobiliari di cui all’art. 16 bis, c. 3, TUIR;
- l’acquisto di “case antisismiche” di cui all’art. 16, c. 1 septies, D.L. n. 63/2013.
Da quando decorre l’obbligo SOA
L’articolo 10 bis è in vigore dal 21 maggio 2022 ma l’obbligo di qualificazione SOA ha decorrenza diversa a seconda della data di sottoscrizione del contratto di appalto e subappalto.
In particolare, si possono distinguere quattro diversi casi.
Primo caso: lavori in corso di esecuzione al 21 maggio 2022 e contratti di appalto o subappalto di importo superiore a 516.000 euro stipulati prima di tale data (aventi data certa).
Ai fini della fruizione del superbonus e degli altri bonus edilizi, non è richiesto il rispetto della condizione SOA, anche successivamente al 1° luglio 2023.
In tal caso, quindi, gli incentivi fiscali spettano a prescindere dalla certificazione SOA, per le spese agevolabili sostenute:
- fino al 31 dicembre 2022;
- negli anni successivi al 2022, incluse quelle a decorrere dal 1° luglio 2023.
Secondo caso: contratti di appalto/subappalto di importo superiore a 516.000 euro sottoscritti dal 21 maggio 2022 i cui lavori proseguono oltre il 31 dicembre 2022
La condizione SOA non deve sussistere già alla data di sottoscrizione del contratto di appalto o subappalto, ma deve essere soddisfatta entro la data del 1° gennaio 2023.
In tal caso, quindi, è possibile fruire degli incentivi fiscali per le spese agevolabili sostenute: - fino al 31 dicembre 2022 a prescindere dalla condizione SOA;
- tra il 1° gennaio 2023 e il 30 giugno 2023, qualora le imprese, entro il 1° gennaio 2023, abbiano acquisito la certificazione SOA o abbiano sottoscritto un contratto finalizzato al rilascio della certificazione;
- dal 1° luglio 2023, solo qualora le imprese abbiano già acquisito la certificazione SOA, anche a seguito della richiesta formulata nel semestre precedente.
Terzo caso: contratti di appalto/subappalto di lavori di importo superiore a 516.000 euro stipulati a decorrere dal 1° gennaio 2023
Al momento della stipula del contratto, le imprese esecutrici possono: - dimostrare il possesso della certificazione SOA;
- oppure, dal 1° gennaio 2023 fino al 30 giugno 2023, dimostrare l’avvenuta sottoscrizione di un contratto con una società organismo di attestazione finalizzato al rilascio della relativa certificazione. A decorrere dal 1° luglio 2023 è obbligatorio aver ottenuto la certificazione SOA pena il mancato riconoscimento delle detrazioni fiscali relative alle spese sostenute successivamente a tale data.
In tal caso, quindi, è possibile fruire degli incentivi fiscali per le spese agevolabili sostenute: - tra il 1° gennaio 2023 e il 30 giugno 2023, qualora le imprese, al momento della sottoscrizione del contratto, abbiano acquisito la certificazione SOA o abbiano sottoscritto un contratto finalizzato al rilascio della certificazione;
- dal 1° luglio 2023, solo qualora le imprese abbiano già acquisito la certificazione SOA, anche a seguito della richiesta formulata nel semestre precedente.
Quarto caso: contratti di appalto/subappalto di lavori di importo superiore a 516.000 euro stipulati a decorrere dal 1° luglio 2023
L’esecuzione dei lavori deve essere affidata, esclusivamente, alle imprese in possesso della certificazione SOA al momento della sottoscrizione del contratto di appalto o di subappalto, non essendo sufficiente la sottoscrizione da parte dell’impresa di un contratto con l’ente certificatore finalizzato al rilascio della certificazione.
In tal caso, quindi, è possibile fruire degli incentivi, per le spese agevolabili sostenute a decorrere da tale data, qualora le imprese abbiano acquisito, al momento della sottoscrizione del contratto, la certificazione SOA.
Chi deve rispettare la condizione SOA in caso di subappalto
Come più volte detto, l’obbligo SOA scatta nel caso di lavori di importo superiore a 516.000 euro.
A tal riguardo, nella circolare n. 10/E/2023, viene puntualizzato che ai fini della definizione di tale importo non deve essere considerata l’IVA. Inoltre, ai sensi dell’articolo 2 ter, c. 1, lett. d), n. 2), D.L. n. 11/2023, il limite di 516.000 euro deve essere calcolato avendo riguardo singolarmente a ciascun contratto di appalto e a ciascun contratto di subappalto.
Pertanto, come specificato nella circolare, nell’ipotesi in cui detti lavori siano affidati in subappalto, la condizione SOA deve essere rispettata:
- dall’impresa appaltatrice, nel caso in cui il valore dell’opera complessiva superi i 516.000 euro;
- dalle imprese subappaltatrici solo qualora le stesse eseguano lavori di importo superiore a 516.000 euro.
Quali sono le categorie SOA coerenti con i lavori oggetto dei bonus edilizi
Secondo quanto chiarito dalla Commissione consultiva di monitoraggio del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici con il Documento n. 1 del 20 marzo 2023, ai fini della qualificazione dell’impresa, non è necessaria un’esatta corrispondenza tra categorie SOA e lavori da eseguire ma è sufficiente accertare l’effettivo possesso, da parte dell’impresa, di una professionalità qualificata, intesa come coerenza tecnica fra la natura dei lavori trainanti o prevalenti da eseguire e quelli dimostrati per l’ottenimento dell’attestato di qualificazione.
Pertanto, possono essere considerate idonee e coerenti con i lavori oggetto dei bonus edilizi le seguenti categorie SOA: - OG1 (Edifici civili e industriali);
- OG2 (Restauro e manutenzione dei beni immobili sottoposti a tutela);
- OG11 (impianti tecnologici);
- OS6 (Finiture di opere generali in materiali lignei, plastici, metallici e vetrosi);
- OS21 (Opere strutturali speciali);
- OS28 (impianti termici e di condizionamento).